Art. 2. 
                      Attivita' di volontariato 
  1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato  deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo  e  gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 
  2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita  in  alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere  soltanto
rimborsate   dall'organizzazione    di    appartenenza    le    spese
effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata,  entro  limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 
  3. La qualita' di volontario e' incompatibile con  qualsiasi  forma
di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro
rapporto di contenuto patrimoniale con  l'organizzazione  di  cui  fa
parte.