Art. 2. 
                           Soci volontari 
  1. Oltre ai soci previsti  dalla  normativa  vigente,  gli  statuti
delle cooperative sociali  possono  prevedere  la  presenza  di  soci
volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente. 
  2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del  libro
dei soci. Il loro numero  non  puo'  superare  la  meta'  del  numero
complessivo dei soci. 
  3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi  e  le
norme di legge in materia  di  lavoro  subordinato  ed  autonomo,  ad
eccezione  delle  norme  in  materia  di  assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie  professionali.  Il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale,  con  proprio  decreto,  determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi
e delle prestazioni relative. 
  4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto  il  rimborso
delle spese effettivamente sostenute e  documentate,  sulla  base  di
parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per  la  totalita'  dei
soci. 
  5. Nella gestione dei servizi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), da effettuarsi in applicazione  dei  contratti  stipulati
con amministrazioni pubbliche,  le  prestazioni  dei  soci  volontari
possono essere utilizzate in misura complementare e  non  sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali  previsti
dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni  dei  soci  volontari  non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione
per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.