Art. 2. 
 
  1. L'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 aprile  1982,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 41-bis. - (Accertamento parziale). 
    - 1. Senza pregiudizio  dell'ulteriore  azione  accertatrice  nei
termini  stabiliti  dall'articolo  43,  gli  uffici  delle   imposte,
qualora, dalle segnalazioni effettuate al  Centro  informativo  delle
imposte  dirette,  dalla  Guardia   di   finanza   o   da   pubbliche
amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in   possesso
dell'anagrafe  tributaria,  risultino  elementi  che  consentono   di
stabilire l'esistenza di un reddito  non  dichiarato  o  il  maggiore
ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che  avrebbe  dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile,  compresi  i  redditi  da
partecipazioni  in  societa',  associazioni   ed   imprese   di   cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto  o  in
parte non spettanti, possono limitarsi ad  accertare,  in  base  agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si
applica la disposizione dell'articolo 44. 
    2.  Le  disposizioni  del  comma  1  possono   applicarsi   anche
all'accertamento  induttivo  dei  ricavi  e  dei  compensi,  di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e  successive
modificazioni,  tenendo   conto   della   dimostrazione   della   non
applicabilita'   dei   coefficienti   eventualmente    fornita    dal
contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma  1
dello  stesso   articolo   12.   L'accertamento   parziale   avverra'
utilizzando esclusivamente  il  coefficiente  basato  sul  contributo
diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo  11,
comma 5, del citato decreto-legge n. 69  del  1989,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   154   del   1989,   e   successive
modificazioni.  Le  disposizioni  del   presente   comma   non   sono
applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime  di  contabilita'
ordinaria e  nei  casi  in  cui  la  detta  dimostrazione  della  non
applicabilita'  dei  coefficienti  risulti  asseverata  da  uno   dei
soggetti di  cui  all'articolo  30,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  636,  e  successive
modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano,  in  caso
di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false
o erronee informazioni fornite dal  contribuente,  le  pene  previste
nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154". 
  2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo  41-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
come sostituito dal comma 1 del presente  articolo,  si  applicano  a
partire dagli accertamenti relativi al periodo di  imposta  in  corso
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
Note all'articolo 2:
            - Si trascrive  il  testo  dell'art.  43  del  D.P.R.  n.
          600/1973,   richiamato   nell'art.   41-   bis  cosi'  come
          sostituito con la presente legge:
             "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli  avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
             Nei  casi  di omessa presentazione della dichiarazione o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere notificato  fino  al  31  dicembre  del  sesto  anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
             Fino alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte."
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.
          917/1986  (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui
          redditi),  richiamato  nell'art.  41-  bis  del  D.P.R.  n.
          600/1973, cosi' come sostituito con la presente legge:
             "Art.  5  (Redditi  prodotti  in  forma  associata). - I
          redditi delle societa' semplici, in nome  collettivo  e  in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente  dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
             Le quote  di  partecipazione  agli  utili  si  presumono
          uguali  se non risultano determinate diversamente dall'atto
          pubblico  o  dalla   scrittura   privata   autenticata   di
          costituzione  o  da altro atto pubblico o scrittura privata
          autenticata di data anteriore  all'inizio  del  periodo  di
          imposta.
             Ai fini delle imposte sui redditi:
               a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa' in nome collettivo o alle socita' in  accomandita'
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichirazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             I redditi delle imprese familiari  di  cui  all'articolo
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che  la dichirazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti  ai  familiari e l'attenzione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichirazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita'
          di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
             Si  intendono  per  familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e'  gli
          affini entro il secondo grado".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  44 del D.P.R. n.
          917/1986,  richiamato  nell'art.  41-  bis  del  D.P.R.  n.
          600/1973, cosi' come sostituito con la presente legge:
             "Art.  44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento).-
          I comuni partecipano  all'accertamento  dei  redditi  delle
          persone   fisiche  secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo e di quello successivo.
             I  centri  di  servizio  devono trasmettere ai comuni di
          domicilio  fiscale  dei  soggetti  passivi,  entro  il   31
          dicembre  dell'anno  in  cui sono pervenute, le copie delle
          dichirazioni presentate  dalle  persone  fisiche  ai  sensi
          dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai
          comuni  di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il
          1›  luglio  dell'anno  in  cui   scade   il   termine   per
          l'accertamento,  le  proprie  proposte  di  accertamento in
          rettifica o d'ufficio a  persone  fisiche,  nonche'  quelle
          relative  agli  accertamenti  integrativi o modificativi di
          cui al terzo comma dell'art. 43.
             Il  comune  di  domicilio  fiscale   del   contribuente,
          avvalendosi  della  collaborazione del consiglio tributario
          se istituito,  puo'  segnalare  all'ufficio  delle  imposte
          dirette  qualsiasi  integrazione  degli  elementi contenuti
          nelle dichiarazioni presentate  dalle  persone  fisiche  ai
          sensi  dell'articolo  2,  indicando dati, fatti ed elementi
          rilevanti e fornendo  ogni  idonea  documentazione  atta  a
          comprovarla.  A  tal  fine  il comune puo' prendere visione
          presso  gli  uffici  delle  imposte  degli  allegati   alle
          dichirazioni   gia'   trasmessegli  in  copia  dall'ufficio
          stesso. Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,  provati  da
          idonea  documentazione, possono essere segnalati dal comune
          anche nel caso di omissione della dichiarazione.
             Il comune di domicilio fiscale del contribuente  per  il
          quale  l'ufficio  delle  imposte  ha comunicato proposta di
          accertamento  ai  sensi  del  secondo  comma  puo'  inoltre
          proporre   l'aumento   degli   imponibili,  indicando,  per
          ciascuna categoria di  redditi,  dati,  fatti  ed  elementi
          rilevanti  per  la  determinazione del maggior imponibile e
          fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.  La
          proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta
          comunale,  sentito  il  consiglio  tributario se istituito,
          deve  pervenire  all'ufficio  delle  imposte,  a  pena   di
          decadenza,  nel  termine  di novanta giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  di   cui   al   secondo   comma.   La
          deliberazione   della  giunta  comunale  e'  immediatamente
          esecutiva.
             Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e
          le  proposte  di   aumento   del   comune   devono   essere
          accompagnate  da  un  elenco  in  duplice  copia. Una delle
          copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno  di
          ricevuta all'ufficio mittente.
             Decorso  il  termine  di novanta giorni di cui al quarto
          comma l'ufficio delle imposte provvede  alla  notificazione
          degli  accertamenti  per  i  quali  o non siano intervenute
          proposte di aumento da parte dei comuni o le  proposte  del
          comune siano state accolte dall'ufficio stesso.
             Le  proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle
          imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le
          proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso
          ciascun ufficio,  la  quale  determina  gli  imponibili  da
          accertare.   Se   la   commissione   non   delibera   entro
          quarantacinque giorni dalla  trasmissione  della  proposta,
          l'ufficio    delle    imposte   provvede   all'accertamento
          dell'imponibile gia' determinato.
             Il  comune  per  gli  adempimenti  previsti  dal terzo e
          quarto  comma  puo'  richiedere   dati   e   notizie   alle
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  che  hanno  obbligo di
          rispondere gratuitamente".
             - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 69/1989,  richiamato
          nell'articolo  41-  bis  del D.P.R. n. 600/1973, cosi' come
          sostituito dalla  presente  legge,  e'  riportato  in  nota
          all'art. 5.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30 del D.P.R. n.
          636/1972  (Revisione  della  disciplina   del   contenzioso
          tributario),  richiamato  nell'art.  41-  bis del D.P.R. n.
          600/1973, cosi' come sostituito con la presente legge:
             "Art. 30 (Rappresentanza e difesa del  contribuente).  -
          Il  ricorrente,  l'intervenuto  ed  il chiamato in giudizio
          davanti   alla   commissione   tributaria   possono   agire
          personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
             La  procura  speciale  puo'  essere  conferita: con atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata;  con  scrittura
          privata  anche  non  autenticata  al  coniuge e a parenti o
          affini  entro  il  quarto  grado,  ai   soli   fini   della
          discussione orale.
             Sia  la  parte  che  il  procuratore generale o speciale
          possono farsi assistere  e  rappresentare  in  giudizio  da
          iscritti  negli  albi  degli  avvocati, procuratori, notai,
          dottori commercialisti, ingegneri, architetti,  dottori  in
          agraria,   ragionieri,   geometri,   periti  edili,  periti
          industriali,  periti   agrari,   consulenti   del   lavoro,
          spedizionieri  doganali,  da iscritti nell'elenco, previsto
          dalle  norme  vigenti,  delle   persone   autorizzate   dal
          Ministero   delle  finanze,  nonche'  da  funzionari  delle
          associazioni di categoria iscritti  in  elenco  da  tenersi
          presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
             Se  l'incarico  e' conferito in un atto del processo, la
          firma e' autenticata dallo  stesso  incaricato.  L'incarico
          puo'  essere  conferito  oralmente  e  se  ne  da'  atto  a
          verbale.".
             - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  D.-L.  n.
          429/1982,  convertito  con modificazioni dalla legge n. 516
          del 1982, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge  n.
          83  del  1991,  convertito con modificazioni dalla legge n.
          154 del 1991, cui si fa  richiamo  nell'art.  41-  bis  del
          D.P.R.  n.  600  del  1973,  cosi'  come  modificato con la
          presente legge:
             "Art. 4. - 1. E' punito con la resclusione da sei mesi a
          cinque anni e con la multa da cinque  a  dieci  milioni  di
          lire  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire  un  indebito
          rimborso   ovvero   di  consentire  l'evasione  o  indebito
          rimborso a terzi:
               a) allega  alla  dichiarazione  annuale  dei  redditi,
          dell'imposta  sul valore aggiunto o di sostituto di imposta
          o esibisce agli  uffici  finanziari  o  agli  ufficiali  ed
          agenti  della  polizia  tributaria  o, comunque, rilascia o
          utilizza documenti contraffatti o alterati;
               b)  distrugge  od  occulta  in  tutto  o  in  parte le
          scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
          conservazione in modo da non  consentire  la  ricostruzione
          del volume di affari o dei redditi;
               c)    negli    elenchi    nominativi   allegati   alla
          dichiarazione  annuale   o   nella   dichirazione   annuale
          presentata  in qualita' di sostituto di imposta indica nomi
          immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne
          risulti impedita l'indentificazione  dei  soggetti  cui  si
          riferiscono;
               d)  emette  o  utilizza  fatture o altri documenti per
          operazioni in  tutto  o  in  parte  inesistenti  o  recanti
          l'indicazione  dei  corrispettivi o dell'imposta sul valore
          aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero  emette
          o  utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione
          di nomi diversi da quelli  veri  in  modo  che  ne  risulti
          impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
               e)  nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha
          corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla
          fonte a titolo di acconto  indica  somme,  al  lordo  delle
          ritenute,  diverse  da  quelle effettivamente corrisposte e
          chi fa uso di essi;
               f) indica nella dichirazione dei  redditi  ovvero  nel
          bilancio  o  rendiconto  ad  essa allegato, al di fuori dei
          casi previsti dall'articolo 1, ricavi,  proventi  od  altri
          componenti  positivi  di  reddito,  ovvero  spese  od altri
          componenti negativi di reddito in misura diversa da  quella
          effettiva  utilizzando documenti attestanti fatti materiali
          non corrispondenti al vero ovvero ponendo in  essere  altri
          comportamenti     fraudolenti    idonei    ad    ostacolare
          l'accertamento di fatti materiali.
            2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) e) ed  f)
          del  comma 1 sono di lieve entita' si applica la pena della
          resclusione fino a sei mesi  o  della  multa  fino  a  lire
          cinque  milioni.  I  fatti  si  considerano in ogni caso di
          lieve entita' quando i relativi  importi  complessivi  sono
          superiori a lire cinquanta milioni".