Art. 2. 1. L'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 41-bis. - (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44. 2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154". 2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'articolo 2: - Si trascrive il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, richiamato nell'art. 41- bis cosi' come sostituito con la presente legge: "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte." - Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), richiamato nell'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, cosi' come sostituito con la presente legge: "Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle socita' in accomandita' semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichirazione dei redditi dell'associazione; d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichirazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attenzione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichirazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e' gli affini entro il secondo grado". - Si trascrive il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 917/1986, richiamato nell'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, cosi' come sostituito con la presente legge: "Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento).- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichirazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1 luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichirazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva. Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente. Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso. Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile gia' determinato. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente". - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 69/1989, richiamato nell'articolo 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, cosi' come sostituito dalla presente legge, e' riportato in nota all'art. 5. - Si trascrive il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), richiamato nell'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, cosi' come sostituito con la presente legge: "Art. 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente). - Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio. Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.-L. n. 429/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 83 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 del 1991, cui si fa richiamo nell'art. 41- bis del D.P.R. n. 600 del 1973, cosi' come modificato con la presente legge: "Art. 4. - 1. E' punito con la resclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati; b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi; c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichirazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'indentificazione dei soggetti cui si riferiscono; d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono; e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi; f) indica nella dichirazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali. 2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) e) ed f) del comma 1 sono di lieve entita' si applica la pena della resclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti si considerano in ogni caso di lieve entita' quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni".