Art. 2. 1. In deroga all'art. 1, paragrafo 2, puo' essere consentita previo autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta, anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie bovine: fegato completamente rifilato; muscoli masseteri completamente rifilati; polmoni rifilati; altre frattaglie rifilate senza osso o cartilagine, alle condizioni sanitarie previste nel certificato conforme al modello di cui all'allegato E. I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. I polmoni, fegati ed altre frattaglie devono essere usati esclusivamente per la produzione di alimenti per animali domestici. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, puo' essere concessa soltanto a stabilimenti espressamente riconosciuti a tal fine. In ogni caso l'autorizzazione puo' essere rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente riconosciuti idonei e sottoposti a controllo veterinario permanente che debbano fornire la garanzia che la materia prima sara' utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, e che forniscano assicurazioni ed adottino delle misure tali da escludere la possibilita' di contatto con altri prodotti non sterilizzati. In ogni caso la materia prima non potra' lasciare lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui dovra' essere trasportata in impianti per la distruzione posti sotto controllo veterinario. L'importazione delle frattaglie di cui al comma 1 e' inoltre subordinata alle seguenti condizioni: a) dal momento della spedizione verso il territorio della Repubblica italiana, la materia prima deve essere chiusa in contenitori stagni e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: "Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotta". Per il fegato, i muscoli masseteri, i polmoni o altre frattaglie destinate alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: "Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali". In entrambi i casi i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; b) dal luogo di arrivo nel territorio della Repubblica italiana, la materia prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso lo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione; c) il servizio veterinario di confine, porto, aeroporto comunichera', per via telegrafica, l'inoltro della materia prima in vincolo sanitario alla autorita' veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione; d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore di Fc non inferiore a 3; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore; e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera b), come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati mentre gli imballaggi e le confezioni devono essere distrutti in un inceneritore.