Art. 2. 1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attivita' di formazione, e' affidata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato nel termine la relativa offerta, purche' ammissibile. 2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca e' effettuata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi richiamati al precedente comma. 3. In relazione alla scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in sede di valutazione delle offerte e' considerato elemento di priorita' la presenza di attivita' di ricerca e di formazione prevalentemente indirizzate a consentire lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e, in via subordinata, di centri d ricerca.