Art. 2. Nell'area di cui al precedente art. 1 e' vietata, salvo che per motivi di studio, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile e del Ministro dell'ambiente, per quanto di specifica competenza: a) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi o unita' a motore; c) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata; d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; e) l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonche' la discarica dei rifiuti solidi e liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsivoglia mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche od inquinanti; g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione degli eventuali programmi di studio e ricerca da attuarsi nell'area.