Art. 2.
  1.  E',  altresi',  biglietto  di  trasporto  ai sensi del presente
decreto il titolo di viaggio costituito  da  un  supporto  con  banda
magnetica  o  con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di
riprogrammazione per ulteriori utilizzi.
  2. Se  i  supporti  costituenti  i  titoli  di  viaggo  di  cui  al
precedente comma non consentono l'indicazione degli elementi previsti
dal  terzo  comma  dell'art.  1  del  presente  decreto,  i  soggetti
emittenti devono tenere apposita contabilita'  di  carico  e  scarico
degli  stessi  supporti  che dovranno, comunque, contenere un proprio
numero di riconoscimento, al fine di consentirne il controllo.
  3. Le apparecchiature atte  alla  emissione  o  che  consentono  la
riutilizzazione  dei  titoli  di  viaggio di cui al presente articolo
devono registrare le operazioni eseguite  su  un  giornale  di  fondo
costituito da un apposito supporto cartaceo predisposto da tipografie
autorizzate  dal  Ministero  delle  finanze  ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre  1978,  n.  627,  e  successive
modificazioni.
  4.  Il  supporto cartaceo di cui al comma precedente deve contenere
una propria numerazione  lungo  uno  dei  bordi,  oltre  la  espressa
dizione  "giornale  di  fondo",  nonche'  i dati identificativi della
tipografia e gli estremi della  autorizzazione  alla  stampa.  Questi
ultimi  dati  possono  essere  apposti  anche  sul retro del supporto
stesso.
  5. Per le  modalita'  di  fornitura  e  acquisizione  dei  supporti
cartacei  si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  10  del decreto
ministeriale 29 novembre 1978.