Art. 2. 1. E', altresi', biglietto di trasporto ai sensi del presente decreto il titolo di viaggio costituito da un supporto con banda magnetica o con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi. 2. Se i supporti costituenti i titoli di viaggo di cui al precedente comma non consentono l'indicazione degli elementi previsti dal terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, i soggetti emittenti devono tenere apposita contabilita' di carico e scarico degli stessi supporti che dovranno, comunque, contenere un proprio numero di riconoscimento, al fine di consentirne il controllo. 3. Le apparecchiature atte alla emissione o che consentono la riutilizzazione dei titoli di viaggio di cui al presente articolo devono registrare le operazioni eseguite su un giornale di fondo costituito da un apposito supporto cartaceo predisposto da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni. 4. Il supporto cartaceo di cui al comma precedente deve contenere una propria numerazione lungo uno dei bordi, oltre la espressa dizione "giornale di fondo", nonche' i dati identificativi della tipografia e gli estremi della autorizzazione alla stampa. Questi ultimi dati possono essere apposti anche sul retro del supporto stesso. 5. Per le modalita' di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.