Art. 2.
  1.  Le  amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in
base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992,
non  possono  effettuare  nuove  assunzioni, con esclusione di quelle
consentite da specifiche disposizioni legislative.
  2. Per l'anno 1992, ulteriori  aumenti  a  titolo  di  perequazione
automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e
private,  possono  essere  erogati qualora gli aumenti gia' applicati
non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al  tasso
di  inflazione  programmato.  A tal fine il Governo, entro il mese di
settembre  dello  stesso  anno,   verifichera',   d'intesa   con   le
organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti.
  3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai  fondi  per  il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque
denominati, previsti dai singoli accordi  di  comparto,  non  possono
essere  attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,   sono   soppressi:  il  secondo  periodo  del  terzo  comma
dell'articolo  4  del  decreto-legge  27  settembre  1982,  n.   681,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869
(b), il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468 (c), nonche' il comma 22-bis dell'articolo 2
del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (d).
  5.  L'indennita' di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (e), resta determinata,  per  l'anno  1992,
nell'ammontare  deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere
del comitato esecutivo di cui  al  predetto  articolo  13  (e),  sono
sottoposte,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
  6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri  di
cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93
(f),  a  seguito  delle  ipotesi  di  accordo,  puo' essere accordata
qualora, sulla base di verifiche da compiersi  dopo  il  31  dicembre
1992,  non  risulti  un aumento complessivo, per qualunque causa, ne'
della massa salariale ne' della retribuzione media, rispetto a quelle
registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
  7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o societa' produttrici di
servizi di pubblica utilita' non possono adottare delibere in materia
di retribuzioni e normazione del  personale  dipendente  che,  tenuto
conto  del  vincolo  dell'invarianza  delle  tariffe e dei prezzi dei
servizi  prodotti,  comportino  il  peggioramento   dei   saldi   dei
rispettivi  bilanci  o  comunque  determinino  variazioni  del  costo
complessivo del rispettivo personale superiori al  tasso  programmato
di inflazione.
  8.  La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche nei confronti
del personale disciplinato dalle leggi 1  aprile  1981,  n.  121,  8
agosto  1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186,
4 giugno 1985, n. 281 (g), nonche' del personale comunque  dipendente
da enti pubblici non economici.
  9.  Per  il  periodo di cui al comma 6 il trattamento economico del
personale dirigente dello Stato e delle  categorie  di  personale  ad
esso   comunque  collegate,  nonche'  il  trattamento  economico  del
personale di cui all'articolo 8, comma 3,  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  412  (h), restano determinati nelle misure in vigore al 1
gennaio 1992.
 
             (a) La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in  materia
          di pubblico impiego".
             (b)  Il  secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del
          D.L. n.  681/1982 (Adeguamento provvisorio del  trattamento
          economico  dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo,  e  del  personale  ad  essi
          collegato)  prevedeva  che:  "Al  personale  con  stipendio
          inferiore a quello spettante al collega con pari  o  minore
          anzianita'  di  servizio,  ma  promosso successivamente, e'
          attribuito lo stipendio di quest'ultimo".
             (c) Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del  D.L.
          n.     379/1987  (Misure  urgenti  per  la  concessione  di
          miglioramenti economici al  personale  militare  e  per  la
          riliquidazione   delle  pensioni  dei  dirigenti  civili  e
          militari dello Stato e del personale ad essi  collegato  ed
          equiparato)  era  cosi'  formulato:  "A  tutto il personale
          militare senza distinzione per il  ruolo  di  appartenenza,
          compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
          guardia   di   finanza,   con  il  trattamento  stipendiale
          inferiore a quello spettante al pari grado, avente  pari  o
          minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente,
          e'  attribuito  nel tempo lo stesso trattamento stipendiale
          di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale
          delle tre Forze armate e quello  delle  Forze  militari  di
          polizia".
             (d)  Il  comma  22-bis  dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987
          (Copertura finanziaria del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   10   aprile   1987,   n.  150,  di  attuazione
          dell'accordo contrattuale triennale relativo  al  personale
          della  Polizia  di  Stato ed estensione agli altri Corpi di
          polizia) prevedeva che: "A tutto il personale della Polizia
          di Stato e a quello di  cui  alla  tabella  1  allegata  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          340, senza distinzione per il ruolo  di  appartenenza,  con
          trattamento  stipendiale  inferiore  a  quello spettante al
          pari qualifica avente pari o minore anzianita' di servizio,
          ma promosso successivamente, e'  attribuito  nel  tempo  lo
          stesso  trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma
          si applica al personale del Corpo degli agenti di  custodia
          e   del   Corpo   forestale  dello  Stato  autonomamente  e
          nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza".
             (e) L'art. 13 della legge n.  88/1989  (Ristrutturazione
          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro) e' cosi' formulato:
             "Art.  13  (Competenze  dei dirigenti). - 1. I dirigenti
          dell'Istituto esercitano  le  attribuzioni  loro  conferite
          dalla  legge,  dai  regolamenti  e  dagli  organi,  o  che,
          comunque, non siano dalla legge attribuite alla  competenza
          degli  organi  dell'Istituto  e  del direttore generale, ed
          assicurano, per  quanto  di  competenza,  il  conseguimento
          degli   obiettivi   fissati  nei  programmi  approvati  dal
          consiglio di amministrazione.  Lo  stato  giuridico  ed  il
          trattamento  economico  sono disciplinati dal decreto-legge
          11  gennaio  1985,  n.  2,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla legge 8 marzo 1985, n.  72, e succes-
          sive modificazioni ed integrazioni.
             2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita'  e  il  buon
          andamento   dell'amministrazione  attenendosi  ai  principi
          della legalita', della tempestivita' e  della  economicita'
          della  gestione;  rispondono agli organi di amministrazione
          dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono
          preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
             3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore
          e' deliberata  dal  comitato  esecutivo,  su  proposta  del
          direttore  generale,  sulla  base dei criteri stabiliti dal
          consiglio  di  amministrazione  che  tengano  conto   delle
          capacita'  professionali,  della cultura e delle attitudini
          individuali  del  dirigente;  sono  scrutinabili  i   primi
          dirigenti  con  un'anzianita'  minima  di  tre  anni  nella
          qualifica.
             4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di  una
          indennita'   di   funzione,   in   presenza  dell'effettivo
          esercizio della funzione stessa, determinandola sulla  base
          dell'importanza    della    funzione   e   delle   connesse
          responsabilita',  nonche'  dei   disagi   derivanti   dalla
          mobilita'  e  stabilisce  i criteri generali per l'utilizzo
          temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della
          qualifica rivestita.
             5. I posti vacanti nella  qualifica  di  dirigente  sono
          coperti  per  la meta' con il sistema del concorso pubblico
          di cui alla legge 10 luglio 1984, n.  301,  e  per  l'altra
          meta'  mediante  concorso  riservato o scrutinio per merito
          comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I
          criteri e le  modalita'  del  concorso  riservato  o  dello
          scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
             6.   L'attivita'   di   formazione  per  l'accesso  alla
          dirigenza e quella di perfezionamento,  specializzazione  e
          aggiornamento  professionale  dei  dirigenti e del restante
          personale sono svolte da apposite  strutture  dell'Istituto
          anche  in collaborazione con analoghe strutture dello Stato
          e degli altri enti pubblici.
             7. La preposizione dei dirigenti generali alle  relative
          funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza,
          e' effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
          n.  70,  dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne
          danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
             (f) L'ottavo comma dell'art. 6 della  legge  n.  93/1983
          (Legge   quadro  sul  pubblico  impiego),  come  sostituito
          dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990,  n.  146,  prevede
          che:  "Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro  il  termine di
          quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui  al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il
          contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita'
          ai sensi del testo unico approvato  con  regio  decreto  12
          luglio  1934,  n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel
          termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In
          caso di pronuncia negativa le  parti  formulano  una  nuova
          ipotesi  di  accordo,  che  viene  nuovamente  trasmessa al
          Consiglio dei Ministri.  In  caso  di  pronuncia  positiva,
          entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
          norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo
          sono recepite ed emanate con decreto del  Presidente  della
          Repubblica,  previa delibera del Consiglio dei Ministri. La
          stessa procedura e' adottata in caso di  mancata  pronuncia
          entro il termine indicato".
             (g)  La legge n. 121/1981 riguarda il "Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; la legge n.
          231/1990 reca:  "Disposizioni  in  materia  di  trattamento
          economico  del  personale  militare";  la legge n. 266/1988
          concerne  la  "Disciplina  dello  stato  giuridico  e   del
          trattamento economico di attivita' del personale dipendente
          dell'Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione
          italiane delle camere di commercio, industria,  artigianato
          ed  agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo
          sviluppo dell'energia nucleare e delle energie  alternative
          (ENEA),  dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
          traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano
          (RAI)"; la legge n.  186/1988 istituisce l'Agenzia spaziale
          italiana;  la  legge  n.   281/1985   reca:   "Disposizioni
          sull'ordinamento   della   Commissione   nazionale  per  le
          societa' e la borsa; norme per l'identificazione  dei  soci
          delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa'
          per  azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle
          direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
          dei valori mobiliari  e  disposizioni  per  la  tutela  del
          risparmio".
             (h)  Il  comma  3  dell'art.  8  della legge n. 412/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede  che:
          "In  attesa  della  revisione  del  sistema  di adeguamento
          automatico della retribuzione stabilito per il personale di
          magistratura dagli articoli 11 e 12 della  legge  2  aprile
          1979,  n.  97,  come  sostituiti dall'art. 2 della legge 19
          febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi  spettanti
          dal  1  gennaio  1992  e  dal  1 gennaio 1993 a titolo di
          acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati  nella
          misura  del  tasso  di  inflazione programmato per ciascuno
          degli anni 1992 e  1993  da  applicare  sugli  stipendi  in
          vigore,  rispettivamente,  al  1  gennaio  1991  ed  al 1
          gennaio 1992".