Art. 2.
  Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e  quello
dovuto  per  l'anno  1991,  si  provvedera' entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente  decreto,  mentre
per  il  corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1992 e seguenti
si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo a  quello
cui si riferiscono le operazioni effettuate.