Art. 2. Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per l'anno 1991, si provvedera' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1992 e seguenti si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.