(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2 
  Il  seguente  nuovo  articolo  28  bis  (Attivita'  connesse   alla
prospezione   preliminare,   alla   ricerca   o   all'estrazione   di
idrocarburi) va inserito dopo l'articolo 28 (Funzionari diplomatici e
consolari): 
                         " " Articolo 28 bis 
  Attivita' connesse alla prospezione  preliminare,  alla  ricerca  o
all'estrazione di idrocarburi. 
  1.   Nonostante   le   disposizioni   dell'articolo   5    (Stabile
organizzazione) e dell'articolo  14  (Professioni  indipendenti),  si
ritiene che una persona,  residente  di  uno  Stato  contraente,  che
svolge  nell'altro   Stato   contraente   attivita'   connesse   alla
prospezione preliminare, alla ricerca o all'estrazione di idrocarburi
situati in detto altro Stato, eserciti tali attivita' in detto  altro
Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi
situata. 
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attivita'
sono svolte per un periodo non  superiore  a  90  giorni  complessivi
nell'arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del  presente  paragrafo,  si
ritiene che le attivita' svolte da una impresa collegata ad  un'altra
impresa ai sensi dell'articolo 9  (Imprese  associate)  siano  svolte
dall'impresa a cui essa e' collegata se  le  attivita'  in  questione
sono  sostanzialmente  analoghe  a  quelle  svolte  da   quest'ultima
impresa. 
  3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi  1  e  2  le  attivita'
svolte in alto mare  (off-shore)  a  mezzo  di  navi  nell'ambito  di
attivita' di prospezione preliminare e di perforazione  costituiscono
stabile organizzazione solo  se  le  attivita'  sono  svolte  per  un
periodo superiore a 180 giorni  complessivi  nell'arco  di  12  mesi.
Tuttavia, ai  fini  del  presente  paragrafo,  si  considera  che  le
attivita' svolte da un'impresa collegata ad un'altra impresa ai sensi
dell'articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall'impresa  a  cui
essa e' collegata se le attivita' in questione  sono  sostanzialmente
analoghe a quelle svolte da quest'ultima impresa. 
  4. Nonostante le disposizioni  dei  paragrafi  1  e  2,  gli  utili
derivanti ad un residente di uno Stato Contraente dal  trasporto  per
nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso il  luogo
in cui vengono svolte, nell'altro Stato contraente, attivita' di alto
mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla  ricerca
o all'estrazione di idrocarburi o dall'esercizio di  rimorchiatori  e
di analoghi natanti nell'ambito di tali  attivita',  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente in  cui  e'  situata  la  sede  della
direzione effettiva dell'impresa. 
  5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che  un
residente  di  uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo   di
un'attivita' dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile
considerati  al  paragrafo  4  sono  imponibili  in  conformita'   al
paragrafo 3 dell'articolo 15 (Lavoro subordinato). " "