Art. 2. 
  1. L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti  gli  effetti
attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che  ne  derivano
sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita'  economiche  non
agricole svolte dallo stesso soggetto. 
  2. Sono imprenditori agricoli,  ai  sensi  dell'articolo  2135  del
codice civile, i soggetti, persone fisiche o  giuridiche,  singoli  o
associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse  attivita'  di
prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2135  del codice
          civile:
             "Art. 2135 (Imprenditore agricolo).  -  E'  imprenditore
          agricolo    chi    esercita   un'attivita'   diretta   alla
          coltivazione del fondo, alla silvicoltura,  all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse.
             Si   reputano   connesse   le   attivita'  dirette  alla
          trasformazione o  all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,
          quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".