Art. 2. 
                           Norme generali 
   1.  I  prodotti  alimentari   destinati   ad   una   alimentazione
particolare  devono,  comunque,  essere  conformi  alle  disposizioni
previste per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo per  quanto
concerne le modifiche  loro  apportate  per  renderli  conformi  alle
prescrizioni di cui all'art. 1.