Art. 2 
                             Beneficiari 
 
  1. Possono accedere ai benefici previsti  dalla  presente  legge  i
seguenti soggetti: 
a) le societa' cooperative e le societa' di  persone,  costituite  in
   misura non inferiore al 60 per cento  da  donne,  le  societa'  di
   capitali le cui quote di partecipazione  spettino  in  misura  non
   inferiore ai due terzi a donne e i cui organi  di  amministrazione
   siano costituiti per almeno i  due  terzi  da  donne,  nonche'  le
   imprese individuali gestite da  donne,  che  operino  nei  settori
   dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio,
   del turismo e dei servizi; 
 
b) le imprese, o i loro  consorzi,  le  associazioni,  gli  enti,  le
societa'  di  promozione  imprenditoriale  anche  a  capitale   misto
pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali
che promuovono corsi  di  formazione  imprenditoriale  o  servizi  di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale  riservati  per  una
quota non inferiore al 70 per cento a donne.