Art. 2. 
           Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze 
  1. Ai fini  dell'attivita'  di  protezione  civile  gli  eventi  si
distinguono in: 
    a) eventi naturali  o  connessi  con  l'attivita'  dell'uomo  che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli
enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
    b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo  che  per
loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di  piu'
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; 
    c)  calamita'  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,  per
intensita' ed estensione, debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e
poteri straordinari.