Art. 2.
 
(( 1. Per assicurare una piu' intensa sorveglianza e favorire il   ))
(( regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato  ))
(( e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni       ))
(( culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di    ))
(( affollamento periodico o di gestione, nonche' per garantire il  ))
(( prolungamento degli orari di apertura e comunque in situazioni  ))
(( di necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali e     ))
(( ambientali puo' assegnare temporaneamente in quelle sedi unita' ))
(( dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale       ))
(( risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.            ))
(( 2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il    ))
(( personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al      ))
(( comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e  ))
(( infine del restante territorio nazionale.                       ))
(( 3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni         ))
(( culturali e ambientali puo' utilizzare il personale di          ))
(( corrispondente qualifica posto in mobilita' da altre            ))
(( amministrazioni dello Stato.                                    ))
(( 4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali   ))
(( sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che ))
(( richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con         ))
(( l'indicazione dei realtivi periodi ed e' formata la graduatoria ))
(( dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati   ))
(( dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali        ))
(( maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il    ))
(( personale collocato in graduatoria non accetti la mobilita'     ))
(( volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio.          ))