Art. 2.
            Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa
  1.  I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad
accisa al momento della fabbricazione o della importazione.
  2. L'accisa e' esigibile all'atto dell'immissione  in  consumo  del
prodotto. Si considera immissione in consumo anche:
    a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non
ricorrono  le  condizioni  per  la  concessione  dell'abbuono  di cui
all'articolo 5;
    b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
    c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare,  avvenuta
al di fuori di un regime sospensivo.
  3.  E'  obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito
fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il  soggetto
nei  cui  confronti  si  verificano  i presupposti per l'esigibilita'
dell'imposta o che si e' reso garante di tale pagamento.