Art. 2. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente. 2. Le parole 'additivi chimici' riportate nel titolo e nell'articolato del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono sostituite dalle parole 'additivi alimentari'".
Nota all'art. 2: - L'art. 3 del D.M. 31 marzo 1965 riporta la definizione degli additivi chimici.