Articolo 2° Reato 1. - Ciascuna Parte contraente classifichera' e punira' come reato i fatti commessi a bordo di navi o a mezzo di qualunque altra imbarcazione o galleggiante, non esclusi dall'ambito di applicazione di questo Trattato ai sensi dell'art. 2, consistenti nella detenzione al fine di distribuire, depositare, trasportare, trasbordare, vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e psicotrope definite nei Trattati Internazionali che vincolano le Parti. 2. - Sono punibili inoltre il tentativo, il mancato compimento del reato per cause indipendenti dalla volonta' dell'agente, il concorso e il favoreggiamento.