(Trattato- art. 2)
Articolo 2° 
Reato 
1. - Ciascuna Parte contraente classifichera' e punira' come reato  i
fatti commessi  a  bordo  di  navi  o  a  mezzo  di  qualunque  altra
imbarcazione o galleggiante, non esclusi dall'ambito di  applicazione
di questo Trattato ai sensi dell'art. 2, consistenti nella detenzione
al  fine  di  distribuire,  depositare,   trasportare,   trasbordare,
vendere, fabbricare o trasformare sostanze stupefacenti e  psicotrope
definite nei Trattati Internazionali che vincolano le Parti. 
2. - Sono punibili inoltre il tentativo, il  mancato  compimento  del
reato per cause indipendenti dalla volonta' dell'agente, il  concorso
e il favoreggiamento.