Art. 2. 
      Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 
  1. Il Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio  ha
l'alta vigilanza in materia di credito e  di  tutela  del  risparmio.
Esso delibera  nelle  materie  attribuite  alla  sua  competenza  dal
presente decreto legislativo o da altre leggi. Il  CICR  e'  composto
dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica,  dal  Ministro  del  commercio  con
l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dal  Ministro  delle  finanze,  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  dal  Ministro  dei
lavori pubblici e dal Ministro per  le  politiche  comunitarie.  Alle
sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia. 
  2. Il presidente puo'  invitare  altri  ministri  a  intervenire  a
singole riunioni. 
  3.  Il  CICR  e'  validamente  costituito  con  la  presenza  della
maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. 
  4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di  segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR
si avvale della Banca d'Italia.