Art. 2. Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri. B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici. C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali. D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. G) Comparto del personale della scuola. H) Comparto del personale dell'universita'.