Art. 2.
                     Determinazione dei comparti
                    di contrattazione collettiva
  1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,
comma  1,  sono  raggruppati  nei seguenti comparti di contrattazione
collettiva:
    A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri.
    B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.
    C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.
    D) Comparto del personale delle aziende e  delle  amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo.
    E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
    F)  Comparto  del  personale  delle  istituzioni  e degli enti di
ricerca e sperimentazione.
    G) Comparto del personale della scuola.
    H) Comparto del personale dell'universita'.