Art. 2. 
                      Requisiti di onorabilita' 
  1. Le  imprese  di  pulizia  possono  richiedere  l'iscrizione  nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese  artigiane
qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2: 
    a) non  sia  stata  pronunciata  sentenza  penale  definitiva  di
condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia  gia'
stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi  a  pena
detentiva superiore a due anni  o  sentenza  di  condanna  per  reati
contro la fede pubblica o  il  patrimonio,  o  alla  pena  accessoria
dell'interdizione dall'esercizio di una professione o  di  un'arte  o
dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione; 
    b)  non  sia  stata  svolta  o  non  sia   in   corso   procedura
fallimentare, salvo che sia intervenuta la  riabilitazione  ai  sensi
degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,  n.
57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati  di
stampo mafioso; 
    d) non  sia  stata  pronunciata  sentenza  penale  definitiva  di
condanna per il reato di cui all'articolo 513- bis del codice penale; 
    e) non siano state accertate contravvenzioni  per  violazioni  di
norme  in  materia  di  lavoro,  di  previdenza  e  di  assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, non conciliabili in via amministrativa. 
  2. I requisiti di onorabilita' di cui  al  comma  1  devono  essere
posseduti: 
    a) nel caso di impresa di pulizia individuale,  dal  titolare  di
essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio  dell'impresa,  di
un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore,  anche
da questi ultimi; 
    b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di societa', da
tutti  i  soci  per  le  societa'  in  nome  collettivo,   dai   soci
accomandatari per le societa' in accomandita semplice o  per  azioni,
dagli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le
cooperative. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  degli  articoli 142, 143 e 144 del R.D. n.
          267/1942
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa), e' il seguente:
             "Art.  142  (Effetti   della   riabilitazione).   -   La
          riabilitazione  civile  fa cessare le incapacita' personali
          che  colpiscono  il  fallito  per  effetto  della  sentenza
          dichiarativa di fallimento.
             Essa  e'  pronunciata  dal  tribunale  nei casi previsti
          dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi
          eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in  cam-
          era di consiglio.
             La  sentenza  che  pronunzia la riabilitazione ordina la
          cancellazione del nome del fallito  dal  registro  previsto
          dall'art.  50  ed  e'  comunicata  all'ufficio del registro
          delle imprese per l'iscrizione".
             "Art. 143  (Condizioni  per  la  riabilitazione).  -  La
          riabilitazione puo' essere concessa al fallito:
              1)  che  ha  pagato interamente tutti i crediti ammessi
          nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
              2) che ha regolarmente adempiuto il concordato,  quando
          il  tribunale  lo  ritiene meritevole del beneficio, tenuto
          conto delle  cause  e  circostanze  del  fallimento,  delle
          condizioni del concordato e della misura della percentuale.
          La   riabilitazione   non   puo'   essere  concessa  se  la
          percentuale  stabilita  per  i  creditori  chirografari  e'
          inferiore  al venticinque per cento, oltre gli interessi se
          la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore  di
          sei mesi;
              3)  che  ha  dato  prove  effettive e costanti di buona
          condotta  per  un  periodo  di  almeno  cinque  anni  dalla
          chiusura del fallimento".
             "Art.  144 (Procedimento di riabilitazione). - L'istanza
          di riabilitazione e' pubblicata  mediante  affissione  alla
          porta  esterna  del  tribunale.  Il tribunale puo' ordinare
          altre forme di pubblicita'.
             Chiunque  intende  opporsi  alla   riabilitazione   puo'
          depositare  in  cancelleria,  nel  termine di trenta giorni
          dall'affisione, le sue deduzioni.
             Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o
          negando la riabilitazione.
             Contro la sentenza e'  ammesso  reclamo  alla  Corte  di
          appello,  la  quale  pronuncia in camera di consiglio entro
          quindici giorni  dall'affissione,  da  parte  del  debitore
          istante  o  dei  suoi eredi, degli opponenti e del pubblico
          ministero".
             - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei
          confronti delle persone pericolose per la sicurezza  e  per
          la pubblica moralita'".
             -  La  legge  n.  57/1962  reca:  "Istituzione dell'Albo
          nazionale dei costruttori".
             - La legge n. 575/1965  reca:  "Disposizioni  contro  la
          mafia".
             - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misure   di   prevenzione   di  carattere  patrimoniale  ed
          integrazioni alle leggi  27  dicembre  1956,  n.  1423,  10
          febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione
          di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".