Art. 2.
                      Disposizioni transitorie
  1. Nei procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'avvenuto versamento  delle  ritenute
entro  il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  suddetta  esclude  la
punibilita'.
  2. I procedimenti penali di cui al comma  1  sono  sospesi  per  il
periodo  di  tre  mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
 
          Nota all'articolo 2:
             - L'art. 2 del  D.L.  n.  463/1983  (Misure  urgenti  in
          materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il contenimento
          della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della
          pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come
          modificato  dall'art.  1  del  D.L. 9 ottobre 1989, n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389, e dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 2. - Le ritenute  previdenziali  ed  assistenziali
          operate   dal  datore  di  lavoro  sulle  retribuzioni  dei
          lavoratori   dipendenti,   ivi   comprese   le   trattenute
          effettuate  ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
          30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque  versate  e
          non  possono  essere  portate  a  conguaglio  con  le somme
          anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal  datore
          di   lavoro   ai   lavoratori   per  conto  delle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, e  regolarmente  denunciate
          alle  gestioni  stesse,  tranne che a seguito di conguaglio
          tra gli importi contributivi a carico del datore di  lavoro
          e  le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del
          datore di lavoro.
             1-bis. L'omesso versamento  delle  ritenute  di  cui  al
          comma  1  e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
          la multa fino a lire due milioni. Il datore di  lavoro  non
          e'  punibile  se provvede al versamento entro il termine di
          tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
          accertamento della violazione.
             1-ter. La denuncia di reato e'  presentata  o  trasmessa
          senza  ritardo  dopo  il  versamento  di cui al comma 1-bis
          ovvero decorso inutilmente il termine  ivi  previsto.  Alla
          denuncia    e'    allegata   l'attestazione   delle   somme
          eventualmente versate.
             1-quater. Durante il termine di cui al  comma  1-bis  il
          corso della prescrizione rimane sospeso.
             2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei
          contributi  e  dei premi dovuti alle gestioni previdenziali
          ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi  provveda
          in  misura  inferiore, e' tenuto al versamento di una somma
          aggiuntiva,  in  sostituzione  di  quella  prevista   dalle
          disposizioni  che  disciplinano la materia fino a due volte
          l'importo dovuto,  ferme  restando  le  ulteriori  sanzioni
          amministrative  e  penali.  Per  la graduazione delle somme
          aggiuntive  dovute  sui  premi  resta in vigore la legge 21
          aprile 1967, n. 272.
             3.  Nel  settore  agricolo,  per   quanto   attiene   la
          contribuzione  unificata  dovuta per gli operai, le ipotesi
          previste dai precedenti commi si realizzano allorquando  la
          mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente
          ad   una   omessa,   incompleta,   reticente   o   infedele
          presentazione delle denunce contributive previste dall'art.
          2 della legge 18  dicembre  1964,  n.  1412,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             4.  Le  sanzioni  amministrative previste per violazione
          delle  norme  di  cui  al  decreto  legislativo  del   Capo
          provvisorio   dello   Stato  16  luglio  1947,  n.  708,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  versate
          all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di assistenza per i
          lavoratori dello spettacolo.
             5. Entro il 30 novembre 1983  i  datori  di  lavoro  che
          abbiano  effettuato  il versamento dei contributi afferenti
          al periodo successivo al 1 febbraio  1983  sono  ammessi  a
          regolarizzare  la  loro  posizione  debitoria  relativa  ai
          periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il
          reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative  e  per
          ogni  altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il
          versamento dei contributi stessi, ivi  compresi  quelli  di
          cui  all'art.  18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
          convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968,
          n. 1089, in materia di  sgravi  degli  oneri  sociali,  con
          esclusione  delle  spese  di giudizio e degli aggi connessi
          alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli  esattoriali.
          La  regolarizzazione  e' effettuata con versamento in unica
          soluzione dei contributi dovuti.
             6. Il versamento dei contributi puo'  essere  effettuato
          anche  in  rate mensili eguali e consecutive, in numero non
          superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre
          1983, con applicazione sull'importo delle  rate  successive
          degli  interessi  di dilazione previsti dall'art. 13, primo
          comma,  del  decreto-legge  29   luglio   1981,   n.   402,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 26 settembre
          1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola  rata
          comporta  la  decadenza  dai  benefici  economici di cui al
          comma che  precede.  La  regolarizzazione  delle  posizioni
          debitorie  relative  ai  contributi  agricoli  unificati e'
          effettuata in unica  soluzione  entro  il  30  giugno  1984
          secondo le modalita' stabilite dall'ente impositore.
             6-bis.   Le   imprese   sottoposte   ad  amministrazione
          straordinaria in data successiva al 1  febbraio  1983  sono
          ammesse   a   regolarizzare  la  loro  posizione  debitoria
          relativa ai periodi di paga precedenti con gli  effetti  di
          cui  al  secondo  periodo  del  comma  5,  a condizione che
          provvedano  al  versamento  dei  contributi  afferenti   al
          periodo   successivo  alla  data  suindicata  entro  il  30
          novembre 1983.
             6.   ter.   Le  imprese  sottoposte  ad  amministrazione
          straordinaria possono usufruire  dei  benefici  di  cui  al
          comma  5  anche  se non sono in regola con i versamenti dei
          contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che
          sia   stata   autorizzata   dal   CIPI   la   continuazione
          dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui
          fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di
          cui  all'art.  2- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
          26, convertito, con modificazioni,  nella  legge  3  aprile
          1979,  n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli
          importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI
          ed abbiano fatto ricorso alla Cassa  integrazione  guadagni
          per  una  percentuale  non  superiore  al  30 per cento del
          personale in forza.
             7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983  si
          trovino  in  stato  di  amministrazione  controllata  o  di
          amministrazione   straordinaria,   il   termine   per    la
          regolarizzazione  della  posizione  debitoria  e' differito
          all'ultimo  giorno  del  mese  successivo   a   quello   di
          cessazione      dell'amministrazione      controllata     o
          straordinaria.
             7-bis. Per gli istituti di  patronato  e  di  assistenza
          sociale,  istituiti  ai  sensi  del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 29  luglio  1947,  n.  804,  e
          successive  integrazioni,  in  attesa  della emanazione del
          decreto del Presidente della Repubblica previsto  dall'art.
          2  della  legge  27  marzo  1980, n. 112, il termine per la
          regolarizzazione dell'intera partita debitoria e' differito
          al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il  10  per  cento  delle
          somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  agli  istituti  di
          patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato  a
          scomputo  della posizione debitoria ed entro i limiti della
          relativa esposizione.
             8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
          le malattie professionali e' differito al 30 novembre  1983
          il  termine  utile per la presentazione, della richiesta di
          cui al primo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1982,
          n. 251.
             9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni  per  le
          sanzioni  civili  di  cui  agli  articoli 50 e 51 del testo
          unico delle disposizioni  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
          n.  1124,  le  sanzioni amministrative di cui alla legge 24
          novembre 1981, n. 689, ed all'art. 2  del  decreto-legge  6
          luglio  1978,  n.  352, convertito con modificazioni, nella
          legge 4  agosto  1978,  n.  467,  nonche'  i  provvedimenti
          adottati  a norma del sesto comma dell'art. 28 del predetto
          testo unico, afferenti a periodi assicurativi  fino  al  31
          dicembre  1982,  compresa la regolazione dei premi relativa
          all'anno 1982, e per i quali non sia stato gia'  effettuato
          il  pagamento,  con la esclusione delle spese di giudizio e
          degli  aggi  esattoriali.  La  regolarizzazione   estingue,
          altresi', le obbligazioni per le sanzioni amministrative di
          cui  all'ultimo  comma  dell'art.  16 della legge 10 maggio
          1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30
          aprile 1983.
             10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato  di
          regolarita'  fino  al 31 dicembre 1983 e per le imprese che
          alla data del 30 novembre  1983  si  trovino  in  stato  di
          amministrazione    controllata    o    di   amministrazione
          straordinaria valgono le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo.
             11.  Le  disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
          applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale  e,
          nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo
          di  pagamento  rateale,  relativamente  alle  sole rate non
          ancora versate.
             12. Decade dal beneficio della regolarizzazione  di  cui
          al  presente  articolo  il  datore  di lavoro che ometta di
          effettuare, alle  scadenze  di  legge,  il  versamento  dei
          contributi  di  previdenza  ed  assistenza  dovuti  per  il
          periodo  compreso  tra  la  data   di   effettuazione   del
          versamento  di  cui  al  presente  articolo ed il 31 luglio
          1984.
             13. Gli enti previdenziali  e  assistenziali  impositori
          determinano le modalita' per i versamenti.
             14.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5 a 13 si
          applicano anche  ai  coltivatori  diretti,  ai  mezzadri  e
          coloni   e  rispettivi  concedenti,  agli  artigiani,  agli
          esercenti attivita' commerciali ed ai liberi professionisti
          iscritti negli appositi albi o elenchi  professionali,  per
          la  regolarizzazione  delle  posizioni debitorie relative a
          periodi di contribuzione anteriori al  1  gennaio  1983.  I
          relativi  contributi  sono versati entro il 30 giugno 1984.
          Per coloro  che  non  abbiano  ottemperato  all'obbligo  di
          iscrizione    presso    le   rispettive   commissioni,   le
          disposizioni si  applicano  purche'  la  denuncia  pervenga
          entro  il  30  novembre 1983 e la relativa regolarizzazione
          avvenga  comunque  entro  sessanta  giorni  dall'iscrizione
          stessa.
             15.  Il  datore  di  lavoro,  tenuto alla denuncia ed al
          versamento dei contributi con  le  modalita'  previste  nel
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67
          del   13   marzo   1969,  il  quale  non  abbia  presentato
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale le  denunce
          individuali  dei  lavoratori occupati nei periodi anteriori
          all'entrata in vigore del  D.L.  6  luglio  1978,  n.  352,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 4 agosto 1978,
          n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei
          lavoratori  interessati,  delle  retribuzioni  individuali,
          nonche'  di  tutti  i dati necessari all'applicazione delle
          norme in materia di previdenza  e  assistenza  sociale.  La
          denuncia,   redatta  su  modulo  predisposto  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale, deve essere  presentata
          entro il 30 giugno 1984.
             16.  Al  datore  di  lavoro  che  non provveda, entro il
          termine stabilito, a quanto previsto nel  comma  precedente
          ovvero  vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si
          applicano le disposizioni  previste  dall'art.  4,  secondo
          comma,  del  D.L.  6  luglio  1978, n. 352, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  4  agosto  1978,  n.  467,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             17.   I   termini   per  la  presentazione  all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   della   denuncia
          nominativa  di  cui  all'art.  4 del D.L. 6 luglio 1978, n.
          352, convertito, con modificazioni, nella  legge  4  agosto
          1978,  n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e,
          per le amministrazioni  dello  Stato,  al  31  dicembre  di
          ciascun  anno.  Alle stesse date sono fissati i termini per
          la  consegna  ai  lavoratori  della  copia  della  denuncia
          predetta.  Per  l'anno  1983  il  termine  del 30 giugno e'
          differito al 30 novembre 1983.
             18.  Alle  amministrazioni  dello  Stato,  che   abbiano
          presentato  o  presentino,  entro  il  31 dicembre 1983, le
          denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981,  non
          si  applicano  le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle
          predette amministrazioni non  si  applicano,  altresi',  le
          sanzioni  previste  dall'art.  30  della  legge 21 dicembre
          1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro
          il 30 novembre 1983, le  denunce  contributive  relative  a
          periodi  di paga scaduti anteriormente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto.
             19. I termini di  prescrizione  relativi  ai  contributi
          dovuti  o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo
          all'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   ed
          all'Istituto   nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro sono sospesi  per  un  triennio  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto ed e'
          corrispondentemente prolungato il periodo durante il  quale
          il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga
          e di matricola.
             20.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge 21
          dicembre 1978, n. 843,  al  31  dicembre  1983,  in  deroga
          all'art.  23 della stessa legge, e successive modificazioni
          e integrazioni, i  soprappremi  di  rateazione  di  cui  al
          secondo   comma   dell'art.   28   del  testo  unico  delle
          disposizioni  sull'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle
          misure ivi previste.
             21.  Le variazioni di carattere generale del trattamento
          economico di attivita' di servizio a favore delle categorie
          di dipendenti iscritti alle casse  pensioni  facenti  parte
          degli  istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme
          regolamentari o da  contratti  collettivi  di  lavoro,  che
          intervengano   a   partire   dal   1   gennaio  1984,  sono
          assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla
          data di effetto dei miglioramenti stessi, con le  modalita'
          di  cui  all'art.    27 dell'ordinamento delle stesse casse
          approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella
          legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.
             22.  Per  le  cessazioni  dal  servizio  a partire dal 1
          gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei
          contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti  degli
          enti  locali,  della  Cassa  per  le pensioni ai sanitari e
          della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo  e  di
          scuole    elementari   parificate,   l'eventuale   recupero
          contributivo con le  modalita'  previste  dal  comma  primo
          dell'art.  30  della  legge  22  novembre 1962, n. 1646, si
          effettua  limitatamente  al  periodo  non  anteriore  al  1
          gennaio 1970.
             23.  Per  le  cessazioni  dal  servizio  anteriori  al 1
          gennaio 1983, il recupero  contributivo,  qualora  riguardi
          emolumenti  ammessi  a  far  parte della retribuzione annua
          contributiva,  si  effettua,  relativamente  alla  quota  a
          carico  dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al
          saggio del sei per cento annuo".