Art. 2.
  1. Il diploma universitario  di  infermiere,  conseguito  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni,   abilita   all'esercizio   della
professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  del  comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n.
          502/1992 si veda in nota alle premesse.