Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto: a) per la convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2; b) per la convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2; c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2; d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2; e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.