Art. 2.
   1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di
cui  all'articolo  1  a  fare  data  della  loro  entrata  in  vigore
conformemente a quanto disposto:
     a)  per la convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo
47, paragrafo 2;
     b)  per  la convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo
39, paragrafo 2;
     c)   per   l'accordo   europeo   sulla   circolazione   stradale
dall'articolo 4, paragrafo 2;
     d)    per   l'accordo   europeo   sulla   segnaletica   stradale
dall'articolo 4, paragrafo 2;
     e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4,
paragrafo 2.