Articolo 2 1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre * 1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968, o che vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a partecipare alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di tale Commissione. * In conformita' con la decisione presa dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sara' aperto alla firma e' stato prolungato fino al 31 dicembre 1972. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, dopo che lo Stato avra' ratificato la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che e' Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.