(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre *  1972  alla
firma  degli  Stati  che  sono  firmatari  della  Convenzione   sulla
segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968,  o
che vi hanno aderito e che sono membri  della  Commissione  economica
per l'Europa delle Nazioni Unite, oppure ammessi a  partecipare  alla
Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del
mandato di tale Commissione. 
 
* In conformita' con la decisione presa dal  Comitato  dei  Trasporti
Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il  quale
l'Accordo sara' aperto alla firma e'  stato  prolungato  fino  al  31
dicembre 1972. 
2. Il presente Accordo e' soggetto a  ratifica,  dopo  che  lo  Stato
avra' ratificato la Convenzione  sulla  segnaletica  stradale  aperta
alla firma a Vienna  l'8  novembre  1968  o  vi  abbia  aderito.  Gli
strumenti  di  ratifica  saranno  depositati  presso  il   Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato  di
cui al paragrafo 1  del  presente  articolo,  e  che  e'  Parte  alla
Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8
novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il
Segretario Generale.