Articolo 2 1. Il presente Accordo sara' aperto fino al 31 dicembre *1972 alla firma degli Stati che sono firmatari della Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi hanno aderito e che sono membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, o ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformita' con il paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. * In conformita' con la decisione adottata dal Comitato dei Trasporti Interni nella sua trentunesima sessione, il periodo durante il quale l'Accordo sara' aperto alla firma e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1972. 2. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica dopo che lo Stato avra' ratificato la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 3. Il presente Accordo rimarra' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che e' Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.