Art. 2. Limiti comuni a piu' classi di attivita' 1. Ai sensi dell'art. 29, 1 comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ciascuna impresa non puo' investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per piu' del: i) 5% del loro ammontare lordo totale nelle seguenti classi di attivita' complessivamente considerate: - azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del mercato monetario di cui ai punti A1.2a), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3), A1.5), A1.6), A1.7), A3.1a), A3.1b) ed A3.2) relativi ad una stessa impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del capitale sociale della societa' emittente. Si precisa che per valore dell'investimento si deve intendere il valore nominale dello stesso; - mutui e prestiti di cui al punto A2) concessi ad uno stesso mutuatario. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, tale limite puo' essere elevato al 10% se l'impresa non investe piu' del 40% delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti ed a mutuatari nei quali investa piu' del 5% dei suoi attivi. ii) 10% del loro ammontare lordo totale in azioni, titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui ai punti A1.1b), A1.2b) con esclusione dei depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo, A1.3) ed A3.1b). 2. Gli investimenti di cui ai punti A1.2b), A1.3), A1.7), A2) e A3.1b) relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa, con esclusione delle imprese di assicurazione, banche e societa' di investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.