Art. 2.
              Limiti comuni a piu' classi di attivita'
  1. Ai sensi dell'art. 30, 1 comma, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  175,  ciascuna  impresa  non  puo'  investire gli attivi a
copertura delle riserve tecniche per piu' del:
   i) 5% del loro ammontare lordo totale  nelle  seguenti  classi  di
attivita' complessivamente considerate:
    - azioni, obbligazioni, titoli assimilabili e altri strumenti del
mercato  monetario  di cui ai punti A1.2a), A1.2b) con esclusione dei
depositi bancari con prelevamenti soggetti a limiti di tempo,  A1.3),
A1.5),  A1.6),  A1.7), A3.1a), A3.1b) ed A3.2) relativi ad una stessa
impresa, sempre che il valore dell'investimento non superi il 20% del
capitale sociale della societa' emittente. Si precisa che per  valore
dell'investimento si deve intendere il valore nominale dello stesso;
    -  mutui  e  prestiti  di cui al punto A2) concessi ad uno stesso
mutuatario.
  Ferme restando le previsioni di  cui  all'art.  30,  comma  5,  del
decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 175, tale limite puo' essere
elevato al 10% se l'impresa non investe piu' del  40%  delle  riserve
tecniche  in  prestiti  o  in titoli corrispondenti ad emittenti ed a
mutuatari nei quali investa piu' del 5% dei suoi attivi;
    ii) 10%  del  loro  ammontare  lordo  totale  in  azioni,  titoli
equiparabili ad azioni od obbligazioni di cui ai punti A1.1b), A1.2b)
con  esclusione  dei  depositi  bancari  con  prelevamenti soggetti a
limiti di tempo, A1.3) ed A3.1b).
  2. Gli investimenti di cui ai punti A1.2b),  A1.3),  A1.7),  A2)  e
A3.1b)  relativi ad imprese controllate, controllanti o sottoposte al
controllo  del  medesimo   soggetto   controllante   l'impresa,   con
esclusione  delle  imprese  di  assicurazione,  banche  e societa' di
investimento aventi sede legale in uno Stato membro, sono ammessi nel
limite massimo del 10% delle riserve tecniche da coprire.