Art. 2.
   Il divieto di estrazione di cui sopra non si applica:
    1) nel caso di interventi di manutenzione e riassetto idraulico e
di  interventi  di  sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio
idraulico su progetti predisposti dagli uffici  operativi  competenti
della  regione  Toscana  (uffici del genio civile) o altri enti dalla
stessa delegati, sentito il  parere  dell'Autorita'  di  bacino,  che
potra'  esprimersi nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento
del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria.
    1-bis)  Nel  caso  che  l'attivita'  estrattiva  sia  individuata
nell'ambito  del  piano  regionale  delle  attivita' estrattive della
Toscana.
    2) Nel caso delle cave di marmo delle Alpi Apuane, ricadenti  nei
limiti del bacino.