Art. 2-ter.
   Nel caso delle procedure specifiche previste dalla legge regionale
17  ottobre  1994,  n.  75,  per l'individuazione dei siti di cava di
prestito   necessari   alla   realizzazione   di   opere    pubbliche
cantierabili, tale facolta' dovra' essere riconosciuta congiuntamente
da  regione  Toscana  e  Autorita'  di  bacino. L'Autorita' di bacino
dovra' esprimere il parere nel termine  di  30  (trenta)  giorni  dal
ricevimento  del  progetto,  corredato  dalla  documentazione tecnica
necessaria,  integrata   da   una   valutazione   di   compatibilita'
ambientale.  Decorso  il  predetto  termine senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia, il  parere  dell'Autorita'  di  bacino  si  intende
espresso  in  senso favorevole. Il segretario generale e' delegato ad
esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nei casi di
particolare rilievo, e relazionando al comitato  istituzionale  nella
prima seduta utile.