Art. 2. 1. L'elencazione di cui all'art. 1 va effettuata per singolo contribuente, con l'indicazione dell'anno, emissione e numero di ruolo, del tributo e relativo anno di riferimento, dello stato di procedura in corso, nonche' dell'ammontare residuo da riscuotere rappresentato dalla differenza tra il carico originario iscritto a ruolo e le riscossioni eventualmente conseguite. 2. I dati contenuti negli elenchi devono essere riportati su supporti magnetici, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell'allegato B del presente decreto.