Art. 2. 1. I versamenti di cui al precedente art. 1 sono effettuati dall'INPS, con cadenza trimestrale, al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 2. La somma da versare, iscritta dall'INPS in apposito capitolo del proprio bilancio di previsione, viene comunicata dallo stesso Istituto, entro il mese di novembre precedente l'anno cui il bilancio stesso si riferisce, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.FO.R. 3. Il conguaglio dei versamenti trimestrali e' operato dall'INPS con riferimento ai propri dati consuntivi annuali e viene conteggiato in occasione del versamento della prima rata trimestrale in scadenza. 4. Il conguaglio positivo o negativo, relativo alle quote versate dall'INPS al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la competenza dell'esercizio 1995, e attribuito al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 845/1978 e successive modificazioni.