Art. 2. Piani provinciali 2.1. Nella prospettiva di sviluppo della autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche le misure di razionalizzazione della rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle stesse istituzioni e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza, secondo i criteri generali indicati ai successivi articoli. 2.2. Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate tabelle nelle quali e' fissato, distintamente per provincia e per grado di scuole, il numero di istituzioni scolastiche che potranno funzionare autonomamente negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98, in base alla popolazione scolastica, al numero di classi o sezioni e alle cessazioni dal servizio di personale direttivo previste, nonche' alle caratteristiche demografiche, geografiche e socio-economiche delle singole circoscrizioni provinciali. Tali parametri costituiscono obiettivi da raggiungere nel rispetto delle esigenze indicate all'art. 1, comma 2; resta ferma la possibilita', per i provveditori agli studi, di proporre aggregazioni, fusioni o soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore di quello previsto dalle stesse tabelle tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione le esigenze sopra richiamate.