Art. 2.
                          Piani provinciali
  2.1.  Nella  prospettiva  di  sviluppo  della  autonomia didattica,
organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche le misure di
razionalizzazione  della   rete   scolastica   debbono   tendere   al
riequilibrio   delle  dimensioni  delle  stesse  istituzioni  e  alla
definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto
delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza, secondo  i
criteri generali indicati ai successivi articoli.
  2.2.   Costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto  le
allegate tabelle nelle quali e' fissato, distintamente per  provincia
e  per  grado  di  scuole,  il  numero di istituzioni scolastiche che
potranno funzionare autonomamente negli  anni  scolastici  1996-97  e
1997-98,  in  base alla popolazione scolastica, al numero di classi o
sezioni  e  alle  cessazioni  dal  servizio  di  personale  direttivo
previste,  nonche'  alle  caratteristiche demografiche, geografiche e
socio-economiche  delle  singole  circoscrizioni  provinciali.   Tali
parametri  costituiscono  obiettivi da raggiungere nel rispetto delle
esigenze indicate all'art. 1, comma 2; resta ferma  la  possibilita',
per  i  provveditori  agli studi, di proporre aggregazioni, fusioni o
soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore  di  quello
previsto   dalle  stesse  tabelle  tenendo,  peraltro,  nella  dovuta
considerazione le esigenze sopra richiamate.