Art. 2.
  1.  Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto
internazionale  "G.  Galilei"  di  Pisa,  necessari  per   assicurare
condizioni  di  sicurezza,  di  praticabilita' e di decoro funzionali
allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel  corso
del   semestre   di   Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  e'
autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.
  2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi  del
comma  1  e  delle relative modalita' di esecuzione, e' istituita, ((
senza oneri per il bilancio dello Stato, )) una speciale  commissione
presieduta  dal  prefetto  e  composta dal questore, dal provveditore
regionale alle opere  pubbliche  e  dal  comandante  provinciale  dei
vigili  del  fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio
rappresentante e la commissione puo' essere presieduta,  in  caso  di
assenza  o  impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto
puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre
amministrazioni o enti interessati, con il compito di  assicurare  il
necessario  raccordo  di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio
europeo di cui al comma 1.
  3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto  o  un  suo
delegato,  che  si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e
comunali e,  ove  occorra,  chiede  la  collaborazione  degli  uffici
tecnici regionali.
  4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati,  anche  in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  e   alle   norme   di
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento.
  5. Al pagamento delle spese occorrenti provvedera' la prefettura di
Pisa,  sulla  base  di  apposita certificazione sulla regolarita' dei
lavori eseguiti, rilasciata dal  provveditore  regionale  alle  opere
pubbliche  e  di  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle
forniture rilasciata dall'ufficio  tecnico  erariale,  nonche'  sulla
base  dei  documenti  giustificativi  vistati  dal prefetto o dal suo
delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma
del comma 3.
  6. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  1  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro  per
l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  La legge n. 109/1994 e' la legge quadro in materia di
          lavori pubblici.