Art. 2.
  1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano:
    a) il presidente;
    b) il consiglio direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del Parco.
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente
articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le  modalita'
previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.
  3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco  dell'arcipelago  Toscano
individua  le  sedi  dell'Ente  stesso, entro sessanta giorni dal suo
insediamento nel territorio dei comuni ricompresi nel  perimetro  del
Parco.
  4.  L'Ente  Parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione di
comando, nonche' di mezzi e  strutture  messi  a  disposizione  dalle
regioni,  dalle  province  interessate,  dagli enti locali nonche' da
altri enti pubblici, secondo  le  procedure  previste  dalle  attuali
disposizioni di legge.