Art. 2.
   In  deroga  al  disposto  dell'art.   548   del   regolamento   di
contabilita' generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti
l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  di cui all'art. 1 del
presente decreto ministeriale, possono  non  contenere  l'indicazione
del prezzo base di collocamento.
  Nel  caso  in  cui il Tesoro si avvalga della facolta' prevista dal
precedente comma,  saranno  escluse  dall'assegnazione  le  richieste
effettuate  a  prezzi  i cui rendimenti siano superiori di 150 o piu'
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al  rendimento  del
prezzo  medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo
piu' alto, che costituiscono la meta' dell'ammontare  complessivo  di
quelle  pervenute;  in caso tale ammontare sia superiore alla tranche
offerta, il prezzo  medio  ponderato  sara'  calcolato  prendendo  in
considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in
ordine  decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche offerta.
S'intende  per  rendimento  quello  lordo  calcolato  in  regime   di
capitalizzazione semplice riferita all'anno civile.
  Espletate  le  operazioni  di asta con la procedura di cui al comma
precedente,  con  apposito  decreto  verranno  indicati,   per   ogni
scadenza,  il  prezzo  minimo accoglibile derivante dal meccanismo di
cui sopra, nonche' il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.