Art. 2. Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i programmi per la collaborazione internazionale in materia penitenziaria e di giustizia quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera q), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.