Art. 2.
     Documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza
       alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali
 1.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5,  lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni  internazionali, sono sottratti all'accesso i programmi per
la  collaborazione  internazionale  in  materia  penitenziaria  e  di
giustizia  quando la loro conoscenza comporti un pregiudizio concreto
ed effettivo alla tutela degli interessi suindicati.
 
          Nota all'art. 2:
            - Per il testo dell'art. 8,  comma  5,  lettera  q),  del
          D.P.R.  27  giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in nota alle
          premesse.