Art. 2.
      Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto
       o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento
  1.  Ai  sensi  dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241,   in   virtu'   del   segreto   professionale   gia'    previsto
dall'ordinamento,  al  fine  di  salvaguardare  la  riservatezza  nei
rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti
documenti:
    a) pareri resi in relazione a lite in potenza  o  in  atto  e  la
inerente corrispondenza;
    b) atti defensionali;
    c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24, comma 1, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.