Art. 2. Campo d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata. 2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato I. 3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilita' che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni. 4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari sono riportati nell'allegato II. 5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai coadiuvanti tecnologici come definiti all'art. 1, comma 2; b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali; c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione; d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine.