Art. 2. Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale: a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; b) altri enti operanti nel settore musicale, a condizione che svolgano attivita' di rilevanza nazionale per dimensione anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonche' gli enti che costituiscono anche di fatto un circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali od internazionali. 2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati. 3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
Nota all'art. 2: - Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali) concerne: "Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate".