Art. 2.
               Enti di prioritario interesse nazionale
                    operanti nel settore musicale
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati
enti   di   prioritario  interesse  nazionale  operanti  nel  settore
musicale:
    a)  gli  enti  autonomi  lirici  e  le istituzioni concertistiche
assimilate  di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni;
    b)  altri  enti  operanti  nel settore musicale, a condizione che
svolgano  attivita'  di  rilevanza  nazionale  per  dimensione  anche
finanziaria,  tradizione  e  bacino  di  utenza, nonche' gli enti che
costituiscono   anche  di  fatto  un  circuito  di  distribuzione  di
manifestazioni nazionali od internazionali.
 2.  Gli  enti  di  cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati
entro  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,  dall'autorita'  di  Governo  competente  per lo spettacolo,
d'intesa  con  le  regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali
enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati.
  3.  Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato
ai  sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e
la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di
collegio  dei  revisori e le altre disposizioni del presente decreto,
in quanto compatibili.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo
          ordinamento degli enti lirici e delle  attivita'  musicali)
          concerne:      "Enti   autonomi   lirici   ed   istituzioni
          concertistiche assimilate".