Art. 2.
  1. Gli onorari a quantita' di cui agli articoli 15,  16  e  17  del
capo  III,  del  decreto  ministeriale  18  novembre 1971 in Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  3  dicembre  1971,  modificato  con  decreto
ministeriale  7  novembre  1991, n. 456, sono ulteriormente aumentati
del quindici per cento per ogni  singola  voce,  come  da  tabella  I
allegata, che fa parte integrante del presente decreto.