Art. 2.
                      Limiti di accettabilita'
  1.  L'utilizzazione  agronomica delle acque di vegetazione ai sensi
dell'articolo   1   e'   consentita   in  osservanza  del  limite  di
accettabilita'  di  cinquanta  metri  cubi  per  ettaro di superficie
interessata  nel  periodo  di  un  anno  per  le acque di vegetazione
provenienti  da  frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi
per  ettaro  di  superficie interessata nel periodo di un anno per le
acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
  2.  Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo,
al  sottosuolo  o  alle altre risorse ambientali, accertato a seguito
dei  controlli  eseguiti  ai  sensi  del  comma 2 dell'articolo 3, il
sindaco  con  propria  ordinanza  puo'  disporre la sospensione della
distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'.