Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia. 2 Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondita' non superiore a 1200 m, nonche' le attivita' di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, di seguito denominata legge n.136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla legge n.6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.