Art. 2 
                       (Requisiti essenziali) 
1. Gli apparecchi possono essere immessi  in  commercio  e  posti  in
   servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono  la
   sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 
2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti  essenziali
   che  sono  loro  applicabili  e  che  figurano  nell'allegato   I.
   Istruzioni  e  avvertenze  devono  essere  redatte  nella   lingua
   indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..