Art. 2 (Requisiti essenziali) 1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..