Art. 2.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui di  durata  non  superiore  a  quindici
anni,  fino  all'importo  di  lire 3.500 miliardi, con onere a totale
carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del
comma 3.
  2. Le somme derivanti dai mutui di cui  al  comma  1  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  assegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, anche di
nuova istituzione.  ((  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  a
trasferire   con   successivi   decreti   le   somme  destinate  alla
realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni
statali dallo Stato di previsione della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri a quelli delle amministrazioni stesse. ))
((    2-bis.    Le somme non utilizzate relative ad interventi     ))
(( revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e    ))
(( successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato  ))
(( di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per   ))
(( essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al ))
(( presente decreto. ))                                            ))
  3.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi  annui  a
decorrere  dal  1998.  Al  relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  4.  Le  disponibilita'  di  cui  al  ((  comma 2, )) non utilizzate
nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei  residui  per
essere  assegnate  al  pertinente  capitolo  di  bilancio  negli anni
successivi.
  5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al  presente  articolo,  in
attesa  della  erogazione  agli enti beneficiari, nonche' le giacenze
sul conto di disponibilita' del Tesoro per il servizio  di  tesoreria
in  essere  presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.