Articolo 2
 Gli  interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del
Piano di Riconversione Produttiva delle aree  della  Regione  Toscana
sono  quelli per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle
minerarie, relative ai programmi di investimento proposti nell'ambito
del territorio della Regione Toscana elencati al successivo art. 4.
 Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati contributi
statali fino  a  concorrenza  di  lire  14.097.395.000  (quattordici-
miliardinovantasettemilionitrecentonovantacinquemila),    ai    sensi
dell'art. 1 della legge 3  febbraio  1989,  n.  41,  come  modificato
dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
 L'impegno    della   relativa   somma   avverra',   con   successivi
provvedimenti, sul  capitolo  7904  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per l'anno
finanziario 1996, residui 1995 ed esercizi precedenti.