Art. 2.
                            D e r o g h e
 Nel  periodo  e  nei  comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al
divieto per i veicoli appresso elencati:
  a) autoveicoli o motocicli (come definiti dall'art. 53  del  codice
della  strada), appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei
comuni dell'isola non residenti, purche'  iscritti  nei  ruoli  delle
imposte  di  nettezza  urbana  per  l'anno  1997,  in  uno dei comuni
dell'isola.  Il diritto all'afflusso e alla circolazione e'  limitato
ad  una  sola  autovettura  o  ad un solo motociclo di proprieta' del
contribuente iscritto nei ruoli  di  cui  sopra  oppure  del  coniuge
convivente,  che  dimostri,  con  apposito  stato  di  famiglia, tale
status. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa  cartella
esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco del comune;
  b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
  c)  veicoli  per  il  trasporto di cose di portata inferiore a 13,5
tonnellate e veicoli immatricolati ad uso promiscuo con cose a  bordo
e  relativa documentazione fiscale solo nelle giornate dal lunedi' al
venerdi', purche' non festive, ad eccezione di quelli che trasportano
generi di prima necessita' e soggetti a facile deperimento,  farmaci,
generi  di lavanderia, quotidiani e periodici di formazione o bagagli
al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti
della certificazione dell'agenzia di  viaggio  sempre  della  portata
inferiore  a  13,5  tonnellate;  veicoli  per il trasporto di cose di
qualsiasi  portata  di  proprieta'  di  persone  o  ditte   residenti
stabilmente  in  uno  dei  comuni  dell'isola e infine veicoli per il
trasporto di  cose  di  qualsiasi  portata  adibiti  a  trasporto  di
carburante e di rifiuti;
  d)  autoveicoli  al servizio delle persone invalide, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una  competente  autorita'  italiana  o   estera,   integrato   della
autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo
e'  guidato  da  un  accompagnatore  o  se trattasi di veicolo non di
proprieta' dell'invalido;
  e) autoveicoli per il  trasporto  di  artisti  e  attrezzature  per
occasionali  prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali.       Il    permesso    di    sbarco    verra'    concesso
dall'amministrazione  comunale  interessata di volta in volta secondo
la necessita';
  f) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53  del  codice
della  strada)  con  targa  estera,  e  autoveicoli  e  motocicli  di
proprieta' di soggetti non residenti in provincia  appartenenti  alla
regione  Campania,  condotti  da  persone non residenti nella regione
Campania, la cui identita' deve essere dimostrata  con  un  documento
giuridicamente valido;
  g)  autobus  turistici e autocaravan che dovranno sostare per tutto
il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro  destinate
ed essere ripresi solo alla partenza;
  h)   autoveicoli   di  trasporto  pubblico  individuale  da  piazza
denominati "taxi" con esclusione dei veicoli  destinati  al  noleggio
con  conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per
servizio  miziato  precedentemente  all'imbarco.   Espletato   questo
servizio  i  "taxi"  devono  essere  reimbarcati  col primo traghetto
utile, ne' possono effettuare altri servizi sull'isola;
  i)  autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da
immatricolare.