Art. 2. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti"; b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialita' dell'imposta: 1) alla lettera d), dopo le parole: "addestramento personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione," e dopo le parole: "inerenti alle suddette prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni"; 2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,"; 3) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente; "f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domilciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato."; c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) e' abrogato; (( c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: )) (( "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per )) (( mancato pagamento, in tutto o in parte a causa dell'avvio di )) (( procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste )) (( infruttuose"; )) (( c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 )) (( milioni" sono sostituite ovunque ricorrano, con le seguenti: )) (( "20 milioni"; )) d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni: (( 01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sano )) (( sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i )) (( libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole )) (( primarie e secondarie" sono soppresse; )) 1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente: "Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili."; 2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31, dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato; antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche, in lega (v.d. 79.01); (( e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). )) Per le cessioni di carta da macero di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica le disposizzioni del settimo comma si applicano, (( sotto la responsabilita' del cedente, )) sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia, stato superiore a due miliardi di lire."; e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,"; 2) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;". 2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento. 3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento. 4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, e' prorogato al 31 dicembre 1999. 5. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (( in misura ridotta )) limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno. 6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti: a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02);'conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06); b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02). 7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo. (( 8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio )) (( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 )) (( marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo )) (( 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le )) (( parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti )) (( editoriali di antiquariato,"; )) (( b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di )) (( antiquariato," sono soppresse. )) 9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione della predetta aliquota. (( 9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 )) (( agosto 1993, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non )) (( imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le )) (( parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi )) (( settimo e ottavo". )) 10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2) si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 10 aprile 1997. Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo degli articoli 3, 7, 26, 34 e 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come modificati dal presente articolo: "Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessionzi, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate, per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) . . (soppressa); h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo". "Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti del presente decreto: a) per "Stato" o "territorio dello Stato", si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonche' quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. In deroga al secondo e al terzo comma: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea; e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunita' stessa; f-bis) prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerando effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis e 9". "Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', (annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". "Art. 34 (Regime speciale per l'agricoltura e per la pesca). - Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse delle percentuali di compensazionde stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostri coltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonche' quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. La detrazione non e' forfettizza per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi l'imposta, relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Con decorrenza 1 settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di venti milioni. Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma degli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunita' economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso ed e' vincolante anche per i due anni solari successivi. In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno: a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, e' soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata puo' essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali. Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'art. 8, lettera a) e b), dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonche' le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato". N.B. - Il testo del quarto comma dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato ulteriormente modificato dall'art. 2 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, in corso di conversione in legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997, con effetto dal 1 gennaio 1997. Pertanto, si riporta il testo del quarto comma, cosi' come modificato dal citato decreto-legge: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di venti milioni." "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 53 per cento, a partire dall'anno 1996. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2, della legge 29 gennaio 1992, n. 58; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalita' anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano sotto la responsabilita' del cedente, sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi. N.B. - Il testo della lettera c) del primo comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato ulteriormente modificato dall'art. 2 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, in fase di conversione in legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1997. Pertanto, si riporta il testo della lettera c), cosi' come modificata dal citato decreto-legge: " c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni. anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale: qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute". (b) Il numero 10), del primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, abrogato dal presente articolo recitava: "Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) - 9) (omissis); 10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato". (c) Si riporta il numero 1) della tabella A parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 che individua i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento: "1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);". (d) Per il testo dell'art. 31 della citata legge n. 457/1978 si veda la nota (e) all'art. 1. (e) La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 del D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, abrogata dal presente articolo disponeva che l'aliquota dell'IVA e' ridotta: " a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici, di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale;". Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 41/1995: 2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta: a) (abrogato); b) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di: 1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06); 2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01); 2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02; 2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)". (f) L'art. 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), proroga al 31 dicembre 1996 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 633/1972. Si riporta il testo vigente dei primi due commi dell'art. 19: "Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquisiti nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) (omissis); b) (omissis); c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'art. 26, lettera a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia e manutenzione e riparazione relativi ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio". (g) Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) abrogato dal presente articolo: "31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento". (h) Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse", come modificato dal presente articolo: "Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma. 2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari. 3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale. 4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata. 5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari: a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile; b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso dal 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato; b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquarito, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. 6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti d'abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale. 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta. 8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. 9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi. 10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'. (i) Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di luglio e agosto, del 1987, nonche' in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile": "3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97". (l) Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda la nota (b) all'art. 1. (m) Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", come modificato dal presente articolo: "Art. 42 (Acquisti non imponibili o esenti). - 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9, e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma dell'art. 10 dello stesso decreto. 2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".