Art. 2.
       Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  3,  che individua le prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma,  numero  2),
dopo  le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative  a  diritti  o  beni
similari ai precedenti";
    b)  nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialita'
dell'imposta:
   1) alla lettera d), dopo  le  parole:  "addestramento  personale,"
sono   inserite   le   seguenti:   "le   prestazioni  di  servizi  di
telecomunicazione,"  e  dopo  le  parole:  "inerenti  alle   suddette
prestazioni" sono inserite le seguenti: "o operazioni";
   2)  alla  lettera  f),  dopo la parola: "escluse" sono inserite le
seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
   3) dopo la  lettera  f),  e'  aggiunta  la  seguente;  "f-bis)  le
prestazioni   di   servizi   di  telecomunicazione  rese  a  soggetti
domiciliati o residenti  fuori  del  territorio  della  Comunita'  da
soggetti  domilciliati  o  residenti  fuori  della  Comunita' stessa,
ovvero domiciliati o residenti nei  territori  esclusi  a  norma  del
primo  comma,  lettera  a),  si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando i servizi sono ivi  utilizzati.  Tali  servizi  si
considerano  utilizzati  nel  territorio  dello  Stato se in partenza
dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite  cessione
di   schede   prepagate   o   di   altri  mezzi  tecnici  preordinati
all'utilizzazione  del  servizio,  la  loro  distribuzione   avviene,
direttamente  o  a  mezzo  di  commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel territorio dello Stato.";
    c)  nell'articolo  9,  primo  comma,  che  individua  i   servizi
internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato,
il numero 10) e' abrogato;
(( c-bis)  nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole:        ))
(( "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per        ))
(( mancato pagamento, in tutto o in parte a causa dell'avvio di    ))
(( procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste          ))
(( infruttuose";                                                   ))
((    c-ter)    nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10     ))
(( milioni" sono sostituite ovunque ricorrano, con le seguenti:    ))
(( "20 milioni";                                                   ))
    d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sano      ))
(( sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i   ))
(( libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole       ))
(( primarie e secondarie" sono soppresse;                          ))
    1)  il  settimo  comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  di
rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente:
  "Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non
ferrosi,  e  dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni  che  siano  stati
ripuliti,  selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio senza modificarne la natura,  sono  effettuate  senza
pagamento  dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo. Agli effetti della limitazione  contenuta  nel  terzo  comma
dell'articolo    30   le   cessioni   sono   considerate   operazioni
imponibili.";
    2)  dopo  il  settimo  comma  sono  inseriti  i   seguenti:   "Le
disposizioni  del precedente comma si applicano anche per le cessioni
dei semilavorati di metalli non ferrosi di  cui  alle  seguenti  voci
della tariffa doganale comune vigente al 31, dicembre 1996:
     a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
     b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
     c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
     d)  piombo  greggio,  raffinato;  antimoniale  e  in  lega (v.d.
78.01);
     e) zinco greggio, anche, in lega (v.d. 79.01);
((    e-bis)    stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).        ))
 Per le cessioni di carta da macero di stracci e di scarti  di  ossa,
di  pelli, di vetri, di gomma e plastica le disposizzioni del settimo
comma si applicano, ((  sotto  la  responsabilita'  del  cedente,  ))
sempreche'  nell'anno  solare  precedente  l'ammontare delle relative
cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia,  stato
superiore a due miliardi di lire.";
    e)  alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi
soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  nella  misura
del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  nel  numero  1)  alla  parola: "asini" e' premessa la parola:
"Cavalli,";
    2) il numero 114) e' sostituito dal seguente:
   "114)  medicinali  pronti  per  l'uso  umano  o  veterinario,   ad
eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli
di  medicazione  di  cui  le farmacie devono obbligatoriamente essere
dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
 2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione  straordinaria
degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  l'imposta  sul  valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 10 per cento.
 3. Fino al 31 dicembre  1997,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera
b),  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,  n.  85,  concernente  le
cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni
e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento.
  4.  Il  termine  del  31  dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per  l'indetraibilita'
dell'imposta  sul  valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti
taluni  ciclomotori,  motocicli,  autovetture   e   autoveicoli,   e'
prorogato al 31 dicembre 1999.
 5.  E'  abrogato  il  comma  31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo
1988, n.  67,  che  stabilisce  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  (( in misura ridotta )) limitatamente alle somministrazioni
di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.
  6.  Per  l'anno  1997  le  percentuali  di  compensazione  di   cui
all'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante il regime  speciale  per  i  produttori
agricoli  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
    a) nella misura del 7,5 per cento per:  cavalli,  asini,  muli  e
bardotti,  vivi  (v.d.  01.01); animali vivi della specie suina (v.d.
01.03), ovina e caprina  (v.d.  01.04);  volatili  da  cortile  vivi;
volatili  da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d.
01.05 -  ex  02.02);'conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
fagiani  e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d.
ex 01.06);
    b) nella misura del 6 per cento per: animali  vivi  della  specie
bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
  7.  Resta  fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  circa  la  determinazione
delle  percentuali  di  compensazione per gruppi di prodotti mediante
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
 8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e' abrogata la lettera a), concernente  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   nella   misura  del  4  per  cento  sui  prodotti
farmaceutici di cui al
 comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.
((    8-bis.    All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio      ))
(( 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22      ))
(( marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:    ))
(( a) nel comma 5, lettera    b-ter),    introdotta dall'articolo  ))
(( 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le   ))
(( parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti      ))
(( editoriali di antiquariato,";                                   ))
(( b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di            ))
(( antiquariato," sono soppresse.                                  ))
 9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3-bis),  del
decreto-legge  29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  luglio  1989,  n.  263,  che  prevede  l'applicazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento  agli  ausili  relativi a menomazioni funzionali permanenti, si
applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a  facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap
di  cui  all'articolo  3  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le
modalita'  alle  quali  e'  subordinata l'applicazione della predetta
aliquota.
((    9-bis.    Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30    ))
(( agosto 1993, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge  ))
(( 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non         ))
(( imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le        ))
(( parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi    ))
(( settimo e ottavo".                                              ))
 10.  Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2) si applicano
alle  forniture  eseguite  a  decorrere  dal  1  gennaio   1997.   Le
disposizioni  del  comma  1, lettera b), relative alle prestazioni di
servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 10 aprile
1997.
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo degli articoli 3, 7, 26,  34  e
          74  del  D.P.R.  26  ottobre  1972  n.  633  (Istituzione e
          disciplina   dell'imposta   sul   valore   aggiunto)   come
          modificati dal presente articolo:
            "Art.   3   (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni di servizi le prestazioni  verso  corrispettivo
          dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
          mandato, spedizione, agenzia,  mediazione,  deposito  e  in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi
          a  titolo  oneroso  quelle effettuate per l'uso personale o
          familiare dell'imprenditore o di coloro i quali  esercitano
          un'arte  o  una  professione o per altre finalita' estranee
          all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
             Costituiscono  inoltre  prestazioni   di   servizi,   se
          effettuate verso corrispettivo:
              1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili;
             2) le cessionzi, concessioni, licenze e simili  relative
          a   diritti   d'autore,   quelle   relative  ad  invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle relative a marchi e insegne,  nonche'  le  cessioni,
          concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni
          similari ai precedenti;
              3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
          di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni
          bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro
          presso   aziende   e   istituti   di   credito   o   presso
          amministrazioni   statali,   anche  se  regolati  in  conto
          corrente;
              4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
              5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
             Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire  cinquantamila  prestazioni  di   servizi   anche   se
          effettuate,     per    l'uso    personale    o    familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad
          esclusione delle somministrazioni nelle mense  aziendali  e
          delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di
          divulgazione  pubblicitaria  svolte   a   beneficio   delle
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
          scopo di lucro perseguono finalita'  educative,  culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          e  delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
          o  comunicazioni  di   pubblico   interesse   richieste   o
          patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.
             Le  assegnazioni  indicate  al  n.  6)  dell'art. 2 sono
          considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
          cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1),  2)  e
          5)  del  comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o
          ricevute   dai   mandatari   senza   rappresentanza    sono
          considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra
          il mandante e il mandatario.
             Non sono considerate prestazioni di servizi:
               a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
          a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro  eredi  o
          legatari,  tranne  quelle  relative  alle  opere  di cui ai
          numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,  n.
          633,  e  alle  opere di ogni genere utilizzate da imprese a
          fini di pubblicita' commerciale;
               b) i prestiti obbligazionari;
               c) le cessioni dei contratti di cui alle  lettere  a),
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
               d)  i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2;
               e) le prestazioni di mandato e di mediazione  relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
          dei diritti d'autore di ogni  genere,  comprese  quelle  di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
               f)  le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai prestiti obbligazionari;
             g)  . . (soppressa);
               h)  le  prestazioni  dei  commissionari  relative   ai
          passaggi  di  cui  al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
          quelle dei mandatari di cui al  terzo  comma  del  presente
          articolo".
            "Art.  7  (Territorialita'  dell'imposta). - Agli effetti
          del presente decreto:
               a) per "Stato" o "territorio dello Stato", si  intende
          il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
          comuni  di  Livigno  e  di  Campione d'Italia e delle acque
          italiane del lago di Lugano;
               b) per "Comunita'" o "territorio della  Comunita'"  si
          intende   il   territorio   corrispondente   al   campo  di
          applicazione  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'
          economica  europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
          indicata nella lettera a):
               1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
               2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola  di
          Helgoland ed il territorio di Busingen;
               3)   per   la   Repubblica  francese,  i  Dipartimenti
          d'oltremare;
               4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e  le  isole
          Canarie;
               5)  il  Principato  di  Monaco  e  l'isola  di  Man si
          intendono compresi  nel  territorio  rispettivamente  della
          Repubblica  francese  e  del Regno Unito di Gran Bretagna e
          Irlanda del Nord.
             Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato se hanno per oggetto beni immobili
          ovvero beni mobili nazionali,  comunitari  o  vincolati  al
          regime   della   temporanea   importazione,  esistenti  nel
          territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
          Stato  membro,  installati,   montati   o   assiemati   nel
          territorio  dello  Stato  dal fornitore o per suo conto. Si
          considerano altresi' effettuate nel territorio dello  Stato
          le  cessioni  di beni nei confronti di passeggeri nel corso
          di  un  trasporto  intracomunitario  a   mezzo   di   navi,
          aeromobili   o   treni,  se  il  trasporto  ha  inizio  nel
          territorio dello Stato; si  considera  intracomunitario  il
          trasporto  con  luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
          membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
          imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello  dell'ultimo
          punto di sbarco.
             Le  prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
          territorio dello Stato quando sono  rese  da  soggetti  che
          hanno  il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
          residenti  che   non   abbiano   stabilito   il   domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni  in  Italia  di   soggetti   domiciliati   e
          residenti  all'estero;  non  si  considerano effettuate nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono  rese   da   stabili
          organizzazioni   all'estero   di   soggetti  domiciliati  o
          residenti in Italia. Per i soggetti diversi  dalle  persone
          fisiche,  agli  effetti del presente articolo, si considera
          domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
             In deroga al secondo e al terzo comma:
               a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di  agenzia  e  le
          prestazioni inerenti alla preparazione e  al  coordinamento
          dell'esecuzione  dei  lavori  immobiliari,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile  e'
          situato nel territorio stesso;
               b)  le  prestazioni  di  servizi, comprese le perizie,
          relative a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni  di
          servizi   culturali,   scientifici,  artistici,  didattici,
          sportivi, ricreativi e simili,  nonche'  le  operazioni  di
          carico,  scarico,  manutenzione  e  simili,  accessorie  ai
          trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
               c)  le  prestazioni  di   trasporto   si   considerano
          effettuate  nel  territorio dello Stato in proporzione alla
          distanza ivi percorsa;
               d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
          anche   finanziaria,  noleggio  e  simili  di  beni  mobili
          materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di
          servizi  indicate  al   numero   2)   del   secondo   comma
          dell'articolo   3,   le   prestazioni   pubblicitarie,   di
          consulenza e assistenza tecnica o legale,  comprese  quelle
          di   formazione   e  di  addestramento  del  personale,  le
          prestazioni   di   servizi   di    telecomunicazione,    di
          elaborazione  e  fornitura  di dati e simili, le operazioni
          bancarie,  finanziarie  e  assicurative  e  le  prestazioni
          relative a prestiti di personale, nonche' le prestazioni di
          intermediazione   inerenti   alle  suddette  prestazioni  o
          operazioni   e   quelle   inerenti   all'obbligo   di   non
          esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello
          Stato   quando   sono   rese  a  soggetti  domiciliati  nel
          territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non  hanno
          stabilito  il  domicilio  all'estero  e  quando sono rese a
          stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati  o
          residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori
          dalla Comunita' economica europea;
               e)  le  prestazioni  di servizi e le operazioni di cui
          alla lettera  precedente  rese  a  soggetti  domiciliati  o
          residenti  in  altri Stati membri della Comunita' economica
          europea, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  quando  il  destinatario  non  e'  soggetto  passivo
          dell'imposta nello Stato  in  cui  ha  il  domicilio  o  la
          residenza;
               f)  le  operazioni  di cui alla lettera d), escluse le
          prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
          di consulenza e assistenza tecnica o legale,  ivi  comprese
          quelle  di  formazione e di addestramento del personale, di
          elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a  soggetti
          domiciliati  e  residenti  fuori  della Comunita' economica
          europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione,
          anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di  trasporto
          rese  da  soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della
          Comunita'  stessa  ovvero  domiciliati  o   residenti   nei
          territori esclusi a norma del primo comma ovvero da stabili
          organizzazioni  operanti in detti territori, si considerano
          effettuate nel  territorio  dello  Stato  quando  sono  ivi
          utilizzate;  queste ultime prestazioni, se rese da soggetti
          domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati  o
          residenti  fuori  della  Comunita'  economica  europea,  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  quando
          sono  utilizzate  in  Italia  o in altro Stato membro della
          Comunita' stessa;
             f-bis)  prestazioni di servizi di telecomunicazione rese
          a soggetti domiciliati o  residenti  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  da soggetti domiciliati o residenti fuori
          della Comunita' stessa, ovvero domiciliati o residenti  nei
          territori  esclusi  a norma del primo comma, lettera a), si
          considerando effettuate nel territorio dello Stato quando i
          servizi  sono  sono  ivi  utilizzati.   Tali   servizi   si
          considerano  utilizzati  nel  territorio  dello Stato se in
          partenza   dallo   stesso   o   quando,   realizzandosi  la
          prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
          mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione  del  servizio,
          la  loro  distribuzione  avviene, direttamente o a mezzo di
          commissionari, rappresentanti, o  altri  intermediari,  nel
          territorio dello Stato.
            Non  si considerano effettuate nel territorio dello Stato
          le cessioni all'esportazione, le  operazioni  assimilate  a
          cessioni  all'esportazione  e  i  servizi  internazionali o
          connessi agli scambi internazionali di  cui  ai  successivi
          articoli 8, 8-bis e 9".
            "Art.  26  (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono  essere
          osservate,  in  relazione  al  maggiore ammontare, tutte le
          volte che successivamente  all'emissione  della  fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione.
            Se  un'operazione  per la quale sia stata emessa fattura,
          successivamente alla registrazione di cui agli articoli  23
          e  24,  viene  meno  in  tutto  o  in parte, o se ne riduce
          l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione  di
          nullita', (annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o
          simili  o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa
          dell'avvio  di  procedure  concorsuali   o   di   procedure
          esecutive    rimaste    infruttuose    o   in   conseguenza
          dell'applicazione   di   abbuoni    o    sconti    previsti
          contrattualmente,  il  cedente  del  bene  o prestatore del
          servizio ha diritto  di  portare  in  detrazione  ai  sensi
          dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla  variazione,
          registrandola a norma  dell'art.  25.    Il  cessionario  o
          committente,  che  abbia  gia'  registrato  l'operazione ai
          sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
          la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
          suo  diritto  alla  restituzione  dell'importo  pagato   al
          cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
             Le  disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e possono essere applicate, entro lo stesso  termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  del
          settimo comma dell'art. 21.
             La  correzione  di  errori  materiali o di calcolo nelle
          registrazioni di cui agli articoli 23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere  fatta   mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta  in aumento nel registro di cui all'art.  23 e
          delle variazioni dell'imposta in diminuzione  nel  registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
          corretti, nel registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
             Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma e quelle per
          errori di registrazione di  cui  al  quarto  comma  possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".
            "Art.  34  (Regime  speciale  per  l'agricoltura e per la
          pesca).  - Per le cessioni di prodotti  agricoli  e  ittici
          compresi   nella   prima  parte  dell'allegata  tabella  A,
          effettuate da produttori agricoli, la  detrazione  prevista
          nell'art.  19  e'  forfettizata  in misura pari all'importo
          risultante  dalla  applicazione,  all'ammontare  imponibile
          delle operazioni stesse delle percentuali di compensazionde
          stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
          delle  finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e
          l'imposta si applica con le  aliquote  corrispondenti  alle
          percentuali  stesse.  Si  considerano produttori agricoli i
          soggetti che esercitano  le  attivita'  indicate  nell'art.
          2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di
          pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
          ostri  coltura e di allevamento di rane e altri molluschi e
          crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli
          anche le cessioni di  prodotti  effettuate  per  conto  dei
          produttori  soci  o  associati,  nello  stato  originario o
          previa manipolazione o  trasformazione,  da  cooperative  e
          loro   consorzi,  ovvero  da  associazioni  e  loro  unioni
          costituite  e  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione
          vigente,  nonche'  quelle effettuate da enti che provvedono
          per legge, anche  previa  manipolazione  o  trasformazione,
          alla vendita collettiva per conto dei produttori.
             La  detrazione  non e' forfettizza per le cessioni degli
          animali vivi della specie bovina, compresi gli animali  del
          genere  bufalo,  e suina il cui acquisto deriva da atto non
          assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari.
             Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, se  il  contribuente,
          nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha  effettuato  anche
          operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel  primo
          comma,  queste  devono  essere  registrate distintamente ed
          essere  indicate  separatamente  in  sede  di  liquidazione
          periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa
          a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e
          alle  importazioni  di beni non ammortizzabili e ai servizi
          utilizzati per la produzione dei beni  e  dei  servizi  che
          formano oggetto delle operazioni stesse.
            I  produttori  agricoli,  se  nell'anno solare precedente
          hanno realizzato un volume di affari non superiore a  venti
          milioni  di  lire,  costituito  per  almeno  due  terzi  da
          cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati,
          salvo che entro il termine stabilito per  la  presentazione
          della  dichiarazione  non abbiano dichiarato all'ufficio di
          rinunciarvi,  dal versamento della imposta e dagli obblighi
          di fatturazione, registrazione,  liquidazione  periodica  e
          dichiarazione,  fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e
          conservare le fatture e le bollette doganali relative  agli
          acquisti  e  alle importazioni. I cessionari o committenti,
          se acquistano i beni o utilizzano i servizi  nell'esercizio
          di  imprese,  debbono  emettere fattura, con le modalita' e
          nei termini di  cui  all'art.  21,  indicandovi  l'imposta,
          relativa  alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma,
          e registrarla a norma dell'art.  25;  copia  della  fattura
          deve  essere  consegnata  al  produttore agricolo, che deve
          numerarla  e  conservarla  a  norma   dell'art.   39.   Con
          decorrenza  1  settembre 1993, i cessionari e i committenti
          devono indicare nella dichiarazione  annuale  separatamente
          l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali
          hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del
          presente  comma  e  devono  annotare  nel  registro  di cui
          all'art.  25  distintamente   le   predette   fatture.   Le
          disposizioni  di questo comma cessano di avere applicazione
          a partire dall'anno solare successivo a quello in  cui  sia
          stato superato il limite di venti milioni.
             Con decorrenza 1 settembre 1993, i passaggi dei prodotti
          di  cui  al  primo comma agli enti, alle cooperative o agli
          altri organismi associativi  ivi  indicati  ai  fini  della
          vendita  per  conto  dei  produttori agricoli, anche previa
          manipolazione o trasformazione, costituiscono  cessioni  di
          beni  a  norma dell'art. 2, secondo comma, n.  3), le quali
          si  considerano  effettuate  all'atto  del  versamento  del
          prezzo  ai  produttori agricoli soci o associati. L'obbligo
          di emissione della  fattura  puo'  essere  adempiuto  dagli
          enti,  dalle  cooperative o dagli altri organismi per conto
          dei produttori agricoli conferenti; in tal  caso  a  questi
          deve  essere  consegnato un esemplare della fattura ai fini
          dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
             Le disposizioni del quinto comma si applicano  anche  ai
          passaggi  di  prodotti  ittici  di cui al primo comma degli
          esercenti la pesca  marittima  alle  cooperative  fra  loro
          costituite e relativi consorzi.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle  cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate
          da organismi agricoli di intervento, o per loro  conto,  in
          applicazione   di  regolamenti  della  Comunita'  economica
          europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei
          prodotti stessi.
             Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
          ai  soggetti  di  cui  ai  commi  precedenti che optino per
          l'applicazione  dell'imposta  nel  modo   normale   dandone
          comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro
          il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno
          in  corso  ed  e'  vincolante  anche  per i due anni solari
          successivi.  In  tal  caso   la   detrazione   dell'imposta
          afferente  gli  acquisti  o le importazioni di animali vivi
          della specie bovina, compreso il  genere  bufalo,  e  suina
          spetta,  a  partire  dal periodo d'imposta 1988, nei limiti
          dell'ammontare dell'imposta relativa  alle  cessioni  degli
          animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso
          dell'anno:    a    tal    fine   la   detrazione,   operata
          provvisoriamente  nel  corso  dell'anno,  e'   soggetta   a
          conguaglio  in  sede di dichiarazione annuale e l'ammontare
          dell'eventuale eccedenza di  imposta  non  recuperata  puo'
          essere  computato  in  detrazione  nell'anno successivo nei
          limiti dell'imposta  afferente  le  cessioni  dei  predetti
          animali.
            Ai  soggetti  di  cui  al  primo  comma che effettuano le
          cessioni ivi indicate ai sensi dell'art. 8,  lettera  a)  e
          b), dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonche' le cessioni
          intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la
          detrazione  o  il rimborso di un importo calcolato mediante
          l'applicazione  delle  percentuali  di  compensazione   che
          sarebbero  applicabili  per  analoghe operazioni effettuate
          nel territorio dello Stato".
               N.B. - Il testo del quarto comma dell'articolo 34  del
          D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633, e' stato ulteriormente
          modificato dall'art. 2 del decreto-legge 11 marzo 1997,  n.
          50,  in  corso  di  conversione  in legge, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo  1997,  con  effetto
          dal  1  gennaio  1997.  Pertanto,  si  riporta il testo del
          quarto   comma,   cosi'   come   modificato   dal    citato
          decreto-legge:  "I produttori agricoli, se nell'anno solare
          precedente  hanno  realizzato  un   volume   d'affari   non
          superiore  a  venti  milioni di lire, costituito per almeno
          due terzi da cessioni di prodotti di cui  al  primo  comma,
          sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la
          presentazione  della  dichiarazione  non abbiano dichiarato
          all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento  dell'imposta  e
          dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono
          assolvere  gli  obblighi  documentali  e contabili ai sensi
          dell'articolo 3, comma 172, della legge 23  dicembre  1996,
          n.  662.  Le  disposizioni di questo comma cessano di avere
          applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello
          in cui sia stato superato il limite di venti milioni."
            "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). -
          In  deroga  alle  disposizioni  dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
               a) per il commercio di sali  e  tabacchi  importati  o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,  dall'amministrazione  stessa,  sulla  base   del
          prezzo di vendita al pubblico;
               b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni  successive  alle consegne effettuate al Consorzio
          industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base  del
          prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica
          nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione
          al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria.
             L'imposta concorre  a  formare  la  percentuale  di  cui
          all'art.  8  delle  norme  di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
               c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei
          supporti integrativi, dei libri, sulla base del  prezzo  di
          vendita  al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie
          vendute ovvero in relazione al numero di quelle  consegnate
          o  spedite  diminuito,  a  titolo di forfettizzazione della
          resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993  e  del  60
          per  cento per gli anni successivi ridotto al 53 per cento,
          a partire dall'anno 1996.
             Per periodici si intendono le  pubblicazioni  registrate
          come  tali  ai  sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
          successive modificazioni.  Per  le  cessioni  congiunte  di
          giornali  quotidiani,  di  periodici,  di  libri e di altri
          beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul
          corrispettivo complessivo dei beni ceduti,  con  l'aliquota
          relativa  al  bene principale; qualora quest'ultimo non sia
          costituito dalle pubblicazioni o dai  libri,  l'imposta  e'
          dovuta in relazione al numero delle copie vendute;
               d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici
          pubblici,  telefoni  a  disposizione  del pubblico e cabine
          telefoniche stradali, nonche' per  la  distribuzione  e  la
          vendita  al  pubblico,  da  chiunque  effettuate, di schede
          magnetiche, gettoni  ed  altri  mezzi  tecnici  preordinati
          all'utilizzazione  degli apparecchi di telecomunicazione da
          parte degli utenti, dal concessionario del servizio,  sulla
          base  dei  corrispettivi  dovuti dall'utente, determinati a
          norma degli articoli 305 e seguenti  del  D.P.R.  29  marzo
          1973,  n. 156, e dell'art.  2, della legge 29 gennaio 1992,
          n. 58;
               e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai  trasporti
          pubblici  urbani  di  persone dall'esercente l'attivita' di
          trasporto.
             Le operazioni non soggette  all'imposta  in  virtu'  del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente decreto alle operazioni non imponibili di  cui  al
          terzo comma dell'art. 2.
             Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione delle
          disposizioni dei commi  precedenti  saranno  stabiliti  con
          decreti del Ministro delle finanze.
             Gli  enti  e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con caratteri di uniformita', frequenza e  diffusione  tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori al mese possono essere autorizzati,  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche di cui  all'art.  27  e  i  relativi  versamenti
          trimestralmente anziche' mensilmente.
            La   stessa  autorizzazione  puo'  essere  concessa  agli
          esercenti impianti di distribuzione di carburante  per  uso
          di  autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto
          terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
          298. Non si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  33
          per  le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati
          dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per
          uso di  autotrazione  e  dagli  autotrasportatori  iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti trimestrali disposti con  decreti  del  Ministro
          delle  finanze,  emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
          lettera e), e del primo  periodo  del  presente  comma.  In
          deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  23,  primo comma, a
          decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse  in  ciascun
          trimestre   solare  dagli  autotrasportatori  indicati  nel
          periodo  precedente,  possono  essere  annotate  entro   il
          trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento
          alla data di annotazione.
             Per  gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati
          nel numero 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti  pubblici
          effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta
          si  applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
          spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite
          per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo
          19 e' forfetizzata in misura pari a due terzi  dell'imposta
          relativa  alle  operazioni  imponibili ai fini dell'imposta
          sugli spettacoli.  Se  sono  effettuate  anche  prestazioni
          pubblicitarie  e  di  sponsorizzazione, inerenti o comunque
          connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si  applica  con
          le  suddette  modalita' anche ai relativi corrispettivi, ma
          la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad  un  decimo
          dell'imposta  relativa  alle  operazioni stesse. Le imprese
          sono esonerate dagli obblighi di fatturazione,  tranne  che
          per  le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di
          registrazione  e  dichiarazione,  salvo  quanto   stabilito
          dall'articolo   25;   per  il  contenzioso  si  applica  la
          disciplina stabilita per  l'imposta  sugli  spettacoli.  Le
          singole   imprese   hanno   la   facolta'   di  optare  per
          l'applicazione  dell'imposta  nel  modo   normale   dandone
          comunicazione  all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
          prima dell'inizio dell'anno solare;  l'opzione  ha  effetto
          fino  a  quando non e' revocata e comunque per un triennio.
          La disposizione relativa alla  diversa  detrazione  per  le
          prestazioni  pubblicitarie  e  di sponsorizzazione e quella
          relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si
          applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
          alla  legge  16  dicembre  1991,  n. 398. Per le operazioni
          relative  all'esercizio  dei  giuochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e
          successive  modificazioni,  ratificato  con legge 22 aprile
          1953, n. 342, l'imposta, compresa quella  sulle  operazioni
          riguardanti  la  raccolta delle giuocate, e' compresa nella
          imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.  1379,
          e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di
          beni  e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle
          dette  operazioni  sono   esonerate   dagli   obblighi   di
          fatturazione, registrazione e dichiarazione.
             Le  cessioni  di  rottami,  cascami e avanzi di metalli,
          ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di  carta  da
          macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri,
          di  gomma  e  plastica,  intendendosi comprese anche quelle
          relative agli anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,
          selezionati,  tagliati, compattati, lingottati o sottoposti
          ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il
          trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono
          effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli
          obblighi di cui  al  titolo  secondo.  Agli  effetti  della
          limitazione  contenuta  nel terzo comma dell'articolo 30 le
          cessioni sono considerate operazioni imponibili.
             Le disposizioni del precedente comma si applicano  anche
          per  le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di
          cui  alle  seguenti  voci  della  tariffa  doganale  comune
          vigente al 31 dicembre 1996:
             a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
             b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
             c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
             d)  piombo  greggio,  raffinato,  antimoniale  e in lega
          (v.d.  78.01);
             e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
             e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
             Per le cessioni di carta da  macero,  di  stracci  e  di
          scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le
          disposizioni  del  settimo  comma  si  applicano  sotto  la
          responsabilita' del cedente,  sempreche'  nell'anno  solare
          precedente  l'ammontare  delle relative cessioni effettuate
          da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a
          due miliardi di lire.
             I  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa   per   la
          successiva   rivendita   sono  tenuti  esclusivamente  alla
          numerazione e conservazione,  ai  sensi  dell'articolo  39,
          delle    fatture   relative   alle   cessioni   effettuate,
          all'emissione delle quali deve  provvedere  il  cessionario
          che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa
             Per  le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per
          l'esercizio  dell'attivita'  e  quelli   propri,   comunque
          effettuate  da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche
          in   esecuzione   di   rapporti   di   commissione   o   di
          rappresentanza  di  soggetti non operanti nell'esercizio di
          impresa  o  di  arti  e  professioni, la base imponibile e'
          costituita  dal  15  per  cento  del  prezzo  di   vendita.
          L'imposta    afferente    l'importazione    o    l'acquisto
          intracomunitario dei beni destinati  alla  vendita  non  e'
          detraibile.  Gli  esercenti  le  dette  agenzie, al fine di
          escludere  le  presunzioni  di  cui  all'art.  53,   devono
          annotare   in  apposito  registro,  tenuto  in  conformita'
          all'art.  39, anche i beni ad essi consegnati dai  soggetti
          di  cui  sopra, indicandone gli elementi identificativi, la
          data ed il titolo di consegna dei beni, nonche'  il  prezzo
          di vendita degli stessi.
              N.B.  -  Il  testo  della  lettera  c)  del primo comma
          dell'art.  74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e'  stato
          ulteriormente  modificato  dall'art. 2 del decreto-legge 11
          marzo 1997,  n.  50,  in  fase  di  conversione  in  legge,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 58 dell'11 marzo
          1997. Pertanto, si riporta il testo della lettera c), cosi'
          come modificata dal  citato  decreto-legge:  "  c)  per  il
          commercio  dei  quotidiani,  dei  periodici,  dei  supporti
          integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al
          pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero
          in relazione al  numero  di  quelle  consegnate  o  spedite
          diminuito,  a  titolo di forfettizzazione della resa del 70
          per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per  cento  per
          gli  anni  successivi ridotto al 50 per cento, per gli anni
          1996 e  1997  per  i  libri  diversi  da  quelli  di  testo
          scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per
          cento,  a  partire dall'anno 1998, per tutti i libri. Per i
          periodici si intendono  le  pubblicazioni  registrate  come
          tali  ai  sensi  della  legge  8  febbraio  1948,  n. 47, e
          successive modificazioni.  Per  le  cessioni  congiunte  di
          giornali  quotidiani,  di  periodici,  di  libri e di altri
          beni. anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul
          corrispettivo complessivo dei beni ceduti,  con  l'aliquota
          relativa  al  bene principale: qualora quest'ultimo non sia
          costituito dalle pubblicazioni o dai  libri,  l'imposta  e'
          dovuta in relazione al numero delle copie vendute".
              (b)  Il  numero  10),  del  primo comma dell'art. 9 del
          D.P.R.  n.    633/1972,  abrogato  dal  presente   articolo
          recitava:
             "Costituiscono  servizi  internazionali  o connessi agli
          scambi internazionali:
             1) - 9) (omissis);
              10)   i   servizi   relativi   alle   telecomunicazioni
          internazionali,    con   esclusione   delle   comunicazioni
          telefoniche in partenza dallo Stato".
              (c) Si riporta il numero 1) della tabella A  parte  III
          allegata  al  D.P.R.  n.  633/1972  che  individua i beni e
          servizi  soggetti  all'aliquota  del  10  per  cento:   "1)
          Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);".
              (d)  Per  il  testo  dell'art. 31 della citata legge n.
          457/1978 si veda la nota (e) all'art. 1.
              (e) La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 del D.-L. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, abrogata dal presente  articolo
          disponeva che l'aliquota dell'IVA e' ridotta:
              "  a)  al  4  per  cento  per le cessioni, gli acquisti
          intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti  per
          l'uso  umano  o  veterinario,  ad  eccezione  dei  prodotti
          omeopatici, di sostanze  farmaceutiche  e  di  articoli  di
          medicazione  di  cui  le  farmacie devono obbligatoriamente
          essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale;".
            Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, lettera b) del
          citato decreto-legge n. 41/1995:
             2.  L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   e'
          ridotta:
             a) (abrogato);
               b)  al  16  per  cento  per  le cessioni, gli acquisti
          intracomunitari e le importazioni di:
               1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e
          il lardo,  degli  animali  della  specie  bovina  e  suina,
          fresche,  refrigerate,  congelate  o surgelate, salate o in
          salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 -
          ex 02.06);
               2) salsicce, salami e simili  di  carni  totalmente  o
          parzialmente suine (v.d. ex 16.01);
               2-bis) prosciutto cotto (v.d. ex 16.02;
               2-ter)  animali vivi della specie bovina, compresi gli
          animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)".
              (f) L'art. 14, comma 9, della legge 24  dicembre  1993,
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), proroga
          al  31  dicembre  1996 l'applicazione delle disposizioni di
          cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del citato D.P.R.  n.
          633/1972.  Si  riporta il testo vigente dei primi due commi
          dell'art. 19:
             "Per la determinazione dell'imposta dovuta a  norma  del
          primo  comma  dell'art.  17,  o  dell'eccedenza  di  cui al
          secondo comma  dell'art.  30,  e'  ammesso  in  detrazione,
          dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle  operazioni
          effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta   dal
          contribuente  o  a  lui  addebitata  a titolo di rivalsa in
          relazione ai  beni  e  ai  servizi  importati  o  acquisiti
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
             In deroga alle disposizioni del comma precedente:
             a) (omissis);
             b) (omissis);
               c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione
          di  motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati
          nell'art. 26, lettera a) e c), del D.P.R. 15  giugno  1959,
          n.  393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti
          ad uso pubblico, che  non  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria  dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi,
          nonche' alle prestazioni di servizi di cui al  terzo  comma
          dell'art.   16   ed   a   quelle  di  impiego,  custodia  e
          manutenzione e riparazione relativi ai beni stessi, non  e'
          ammessa   in   detrazione   salvo  che  per  gli  agenti  o
          rappresentanti di commercio".
              (g)  Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 8 della
          legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la  formazione
          del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato) abrogato
          dal presente articolo:   "31. A decorrere  dal  16  gennaio
          1988  per  le  cessioni  di  gas  metano  per uso domestico
          distribuito a mezzo rete  urbana  ad  eccezione  di  quello
          destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e
          produzione   di   acqua   calda   si   applica   l'aliquota
          dell'imposta sul valore aggiunto nella misura  del  18  per
          cento.  Per  le  cessioni  effettuate  nei territori di cui
          all'art. 1  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   6  marzo  1978,  n.  218,
          l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento".
              (h) Si riporta il testo dell'art. 36 del  decreto-legge
          23  febbraio  1995,  n.  41  recante "Misure urgenti per il
          risanamento della  finanza  pubblica  e  per  l'occupazione
          delle   aree   depresse",   come  modificato  dal  presente
          articolo:
            "Art. 36 (Base imponibile). - 1. Per il commercio di beni
          mobili  usati,  suscettibili  di  reimpiego   nello   stato
          originario  o  previa  riparazione,  nonche'  degli oggetti
          d'arte,  degli  oggetti  d'antiquariato  e  da  collezione,
          indicati   nella  tabella  allegata  al  presente  decreto,
          acquistati presso privati nel territorio dello Stato  o  in
          quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta
          relativa  alla rivendita e' commisurata alla differenza tra
          il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo
          all'acquisto, aumentato delle spese  di  riparazione  e  di
          quelle  accessorie.  Si  considerano  acquistati da privati
          anche i beni per i quali il cedente non ha potuto  detrarre
          l'imposta  afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i
          beni ceduti da soggetto passivo  d'imposta  comunitario  in
          regime  di  franchigia  nel  proprio  Stato membro e i beni
          ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato
          l'operazione al regime del presente comma.
             2. I soggetti che esercitano il commercio  a  norma  del
          comma  1  possono  optare per l'applicazione del regime ivi
          previsto  anche  per  le  cessioni   di   oggetti   d'arte,
          d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
          di  oggetti  d'arte  ad  essi ceduti dall'autore o dai suoi
          eredi o legatari.
             3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai
          precedenti commi possono, per ciascuna cessione,  applicare
          l'imposta  nei  modi ordinari a norma dei titoli I e Il del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   dandone   comunicazione   al   competente    ufficio
          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   nella   relativa
          dichiarazione annuale.
             4.  I  soggetti  che  applicano  l'imposta  secondo   le
          disposizioni  del  comma  1  non possono detrarre l'imposta
          afferente    l'acquisto,    anche    intracomunitario,    o
          l'importazione  dei  beni  usati, degli oggetti d'arte e di
          quelli d'antiquariato  o  da  collezione,  compresa  quella
          afferente  le  prestazioni  di riparazione o accessorie; se
          hanno  esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione
          spetta, ma con  riferimento  al  momento  di  effettuazione
          dell'operazione  assoggettata  a  regime  ordinario, previa
          annotazione, nel registro di cui all'art.   25 del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
          della  fattura  o  bolletta  doganale  relativa   al   bene
          acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione
          in cui tale operazione e' computata.
             5.  La  differenza  di  cui  al  comma 1 e' stabilita in
          misura pari:
               a) al 60 per cento  del  prezzo  di  vendita,  per  le
          cessioni  di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto
          manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
               b) al 50 per  cento  del  prezzo  di  vendita,  per  i
          soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
          esclusivamente   in  forma  ambulante;  la  percentuale  e'
          ridotta in ogni caso  dal  25  per  cento  se  trattasi  di
          prodotti editoriali di antiquariato;
                b-bis)  al  25 per cento del prezzo di vendita per le
          cessioni  di  prodotti  editoriali  diversi  da  quelli  di
          antiquariato;
                b-ter)  al  50 per cento del prezzo di vendita per le
          cessioni di prodotti editoriali di antiquarito, francobolli
          da collezione e di collezioni  di  francobolli  nonche'  di
          parti,  pezzi  di  ricambio  o  componenti  derivanti dalla
          demolizione di mezzi  di  trasporto  o  di  apparecchiature
          elettromeccaniche.
             6.  Salva l'opzione per la determinazione del margine ai
          sensi del comma 1 da comunicare con le  modalita'  indicate
          al  comma  8,  il  margine  e'  determinato globalmente, in
          relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e  delle
          cessioni  effettuate  nel  periodo mensile o trimestrale di
          riferimento, per  le  attivita'  di  commercio  diverse  da
          quelle  indicate  nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter),
          di veicoli usati, monete e  altri  oggetti  da  collezione,
          nonche'  per le cessioni di confezioni di materie tessili e
          comunque  di  prodotti  d'abbigliamento,  compresi   quelli
          accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
          masse  come  compendio  unitario  e  con prezzo indistinto,
          nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo  inferiore  ad
          un  milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o
          di  cessione  a  questa  assimilata,  il  costo  del   bene
          esportato  non  concorre  alla  determinazione  del margine
          globale e la rettifica in diminuzione degli  acquisti  deve
          essere  eseguita  con  riferimento al periodo nel corso del
          quale l'esportazione e' effettuata.  Se  l'ammontare  degli
          acquisti  supera  quello  delle  vendite,  l'eccedenza puo'
          essere computata nella  liquidazione  relativa  al  periodo
          successivo.  Non  e' consentita l'opzione di cui al comma 3
          nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
            7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  finanze  la
          disposizione  di  cui  al  comma 5, lettera b), puo' essere
          estesa, per esigenze di accertamento, ad altri  settori  di
          attivita'  e  la disposizione di cui al comma 6 puo' essere
          estesa  ad  altre  attivita'  o  operazioni  per  le  quali
          l'applicazione  del  regime  ordinario  del  margine  rende
          difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
             8.  L'opzione  di  cui al comma 2 deve essere comunicata
          all'ufficio   nella   dichiarazione    relativa    all'anno
          precedente,    ovvero   nella   dichiarazione   di   inizio
          dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno  in
          corso,  se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
          precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
          quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del
          biennio  successivo  all'anno  nel  corso  del   quale   e'
          esercitata.  La  revoca  deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso.
             9.  Le  cessioni  dei  beni  indicati  nel  comma 1 sono
          soggette alla disciplina stabilita nel  presente  articolo,
          con  esclusione  di  quella  di  cui  al  comma 6, anche se
          effettuate da soggetti  che  non  esercitano  attivita'  di
          commercio degli stessi.
            10.  Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di
          imposta che applicano il regime  del  margine  i  mezzi  di
          trasporto  costituiscono  beni  usati se considerati tali a
          norma dell'articolo  38,  comma  4,  del  decreto-legge  30
          agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427.  Le  cessioni  di  mezzi  di
          trasporto  usati  da  chiunque effettuate nei confronti dei
          contribuenti che ne fanno commercio, non sono  soggette  al
          pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
          legge  23  dicembre  1977,  n.  952, ovvero dell'imposta di
          registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui
          al decreto del Ministro delle finanze  10  settembre  1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
          1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni
          non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.
              (i) Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  29  maggio  1989,  n.  202,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263,  recante
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposta sul valore
          aggiunto  e  di  agevolazioni  tributarie   per   le   zone
          settentrionali    colpite    da    eccezionali   avversita'
          atmosferiche nei mesi di luglio e agosto, del 1987, nonche'
          in materia di imposta di consumo sul gas metano usato  come
          combustibile":  "3-bis.  Tutti  gli  ausili  e  le  protesi
          relativi   a   menomazioni   funzionali   permanenti   sono
          assoggettati  all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
          del 4 per cento. Tra gli ausili previsti  alla  lettera  e)
          del  comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese
          le  automobili  acquistate  da  cittadini  con  ridotte   o
          impedite  capacita'  motorie,  di  cui  alla legge 9 aprile
          1986, n. 97".
              (l)  Per  il  testo  dell'art. 3 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, si veda la nota (b) all'art. 1.
              (m) Si riporta il testo dell'art. 42 del  decreto-legge
          30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   29   ottobre   1993,   n.   427,    recante
          "Armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni  tributarie",  come  modificato  dal  presente
          articolo:
            "Art. 42 (Acquisti non imponibili o esenti).  -  1.  Sono
          non  imponibili,  non  soggetti  o  esenti dall'imposta gli
          acquisti  intracomunitari  di  beni  la  cui  cessione  nel
          territorio  dello  Stato e' non imponibile o non soggetta a
          norma degli articoli 8, 8-bis, 9, e  74,  commi  settimo  e
          ottavo,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero e'
          esente dall'imposta  a  norma  dell'art.  10  dello  stesso
          decreto.
            2.  Per  gli  acquisti  intracomunitari  effettuati senza
          pagamento dell'imposta a norma delle  disposizioni  di  cui
          alla  lettera  c)  del  primo  comma  e  al  secondo  comma
          dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui
          alla   lettera   c)   del   primo  comma  dell'art.  1  del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".