Art. 2. Per effetto degli aumenti di cui all'art. 1, a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'importo totale dell'assegno spettante ai nuclei familiari presi in considerazione dal presente decreto e', pertanto, quello fissato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al decreto stesso e numerate da 11 a 20, ne costituiscono parte integrante.