Art. 2. 1. Il presidente della regione Umbria e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatesi nei territori di cui all'art. 1 e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 9. 2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vicecommissario. 3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 4, il commissario si avvale di un comitato tecnico dallo stesso nominato. Assume i compiti e le funzioni del Comitato tecnico il gruppo tecnicoscientifico, di cui in premessa, gia' costituito dalla regione Umbria e dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) integrato da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Umbria e del compartimento ANAS dell'Umbria. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilita' di cui al successivo art. 3, comma 3.